Cassazione Civile, Ordinanza n. 23617/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente impugnava plurimi avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012, 2013 e 2014. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR del Veneto, su appello dell’ente impositore, aveva riformato la decisione. In cassazione la parte ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 484 e 490 c.c. sostenendo che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, pur facendo assumere la qualità di erede, comporta separazione dei patrimoni e responsabilità limitata intra vires per i debiti del de cuius; con gli altri due lamentava un omesso esame di fatti, tra cui la circostanza di non essere nel possesso dei beni ereditari. Il Comune resisteva eccependo preliminarmente l’inammissibilità per difetto di autosufficienza e difendendo la decisione d’appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’inammissibilità di una nuova causa petendi introdotta solo con memoria in primo grado senza i presupposti per i motivi aggiunti. La censura, invece, riguardava il regime sostanziale dell’accettazione con beneficio d’inventario e dunque era inconferente rispetto al decisum. Per effetto dell’inammissibilità del primo motivo, sono risultati inammissibili anche gli altri due, che introducevano un fatto nuovo non tempestivamente dedotto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario produce separazione dei patrimoni e limita la responsabilità dell’erede entro il valore dei beni ricevuti; la Corte non entra nel merito di tale tesi perché la censura non attacca la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Disposizione sull’accettazione con beneficio d’inventario richiamata nel motivo di ricorso.
Disposizione sul regime di separazione dei patrimoni e sulla limitazione di responsabilità dell’erede beneficiato richiamata nel motivo di ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e, invece, prospetta una questione diversa o inconferente rispetto al fondamento decisorio.
- In cassazione non è consentito introdurre censure che presuppongano fatti o cause petendi non tempestivamente dedotti nei gradi di merito; il ricorso non può essere utilizzato per verificare ex novo questioni non devolute al giudice di merito.
- L’inammissibilità di un motivo fondato su una censura estranea alla ratio della sentenza può comportare l’inammissibilità anche dei motivi successivi, se anch’essi si basano su allegazioni nuove o non ritualmente dedotte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e possono ricorrere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23555/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23588/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →