Cassazione Civile, Ordinanza n. 25838/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a una porzione di immobile sita in area sottoposta a vincolo storico, ablata per la realizzazione di un'opera pubblica. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della proprietaria e liquidato un'indennità molto superiore a quella stimata dalla Commissione provinciale, applicando il criterio dell'esproprio parziale e valorizzando la presunta complementarietà tra la porzione espropriata e il bene residuo (villa e parco), nonché i costi necessari ad adattare il residuo dopo l'intervento. Il Comune ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali: sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il criterio dell'art. 33 d.P.R. n. 327/2001, pur in presenza di area qualificata dallo strumento urbanistico come viabilità, dunque non edificabile secondo il criterio dell'edificabilità legale; contestava inoltre la configurabilità dell'esproprio parziale, l'utilizzo di permessi di costruire decaduti e il riconoscimento di costi di adattamento privi di prova adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune per violazione di legge, ritenendo erronea la qualificazione della vicenda come esproprio parziale. Ha affermato che il rapporto tra area ablata e fondo residuo non integrava il necessario vincolo strumentale e obiettivo tale da conferire al bene un'unità economico-funzionale compromessa dal distacco; la mera pertinenzialità o complementarietà non basta. Ha escluso che il vincolo storico-architettonico e paesaggistico sull'intero compendio potesse da solo fondare l'esproprio parziale e ha rilevato che il pregiudizio lamentato per il residuo era riconducibile al normale effetto indennizzabile dell'ablazione della porzione direttamente incisa, non a un autonomo danno del fondo relitto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 54, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
ai sensi dell'art. 54, comma 1
norma processuale richiamata per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio
e dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971
richiamata quale base normativa del giudizio sulla determinazione dell'indennità
criterio di stima di cui all'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001
il criterio differenziale per l'esproprio parziale opera solo quando ricorra una reale unità funzionale ed economica tra area ablata e residuo, con pregiudizio autonomo del relitto
artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001
artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327 cit.
richiamati dal ricorrente come norme che ancorano la stima all'edificabilità legale del suolo
art. 40 L. n. 2359/1865
art. 40 della l. n. 2359 del 1865
richiamato come antecedente storico del criterio differenziale dell'esproprio parziale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
dedotto vizio di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
dedotto vizio di motivazione, poi assorbito
richiamato per qualificare l'area ablata come pertinenza/corredo del bene principale
vincolo ex d.lgs. n. 42 del 2004
vincolo storico-paesaggistico considerato non sufficiente, da solo, a fondare il nesso di stretta funzionalità richiesto per l'esproprio parziale
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001
testo unico espropri richiamato nel complesso per disciplina dell'indennità e dei criteri di stima
Massime di principio
- L'esproprio parziale presuppone non la mera pertinenzialità tra area ablata e fondo residuo, ma uno stretto vincolo strumentale e obiettivo idoneo a conferire all'intero complesso un'unità economica e funzionale, la cui compromissione sia causata dal distacco di una parte.
- Ai fini della determinazione dell'indennità, il pregiudizio del bene residuo è rilevante solo se si traduce in una autonoma alterazione della sua funzionalità o utilizzazione; il semplice deprezzamento conseguente all'ablazione rientra nell'indennità dovuta per la porzione espropriata.
- La qualificazione urbanistica dell'area ablata conserva rilievo autonomo e non può essere neutralizzata dalla diversa vocazione del fondo residuo; l'edificabilità legale del suolo espropriato va apprezzata in base alla sua destinazione urbanistica propria.
- Un vincolo storico, architettonico o paesaggistico che interessi l'intero compendio non basta, da solo, a dimostrare il nesso di funzionalità richiesto per l'esproprio parziale.
- Le opere necessarie per rendere nuovamente fruibile il residuo, se costituiscono normale conseguenza dell'ablazione, incidono sulla quantificazione dell'indennità della porzione espropriata e non integrano necessariamente un danno autonomo del fondo relitto.
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