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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato intimazioni di pagamento relative a tributi degli anni 1986-2001, sostenendo la mancata notifica delle cartelle presupposte, la nullità di alcune iscrizioni a ruolo e la prescrizione del diritto alla riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva e inammissibile la produzione in appello dei documenti attestanti le notifiche e, comunque, insufficiente la documentazione prodotta. L'Agenzia delle Entrate e il concessionario hanno contestato tale decisione, sostenendo che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello e che la prova della notifica era stata fornita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi all'ammissibilità della produzione documentale in appello e alla carenza di motivazione della sentenza regionale, rigettando invece il motivo dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'onere di provare la notifica graverebbe esclusivamente sul concessionario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini concretamente l'idoneità delle relate e degli altri documenti a dimostrare la rituale notifica di ciascuna cartella. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2

    La norma comporta esclusivamente la preclusione delle eccezioni nuove

    In appello sono vietate le eccezioni che modificano gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e ampliano il thema decidendum. Non sono invece precluse le mere difese o le contestazioni relative a fatti già introdotti nel giudizio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello

    Nel processo tributario i documenti possono essere prodotti liberamente anche in grado di appello, persino se preesistenti al giudizio di primo grado. La limitazione prevista per nuove prove diverse dai documenti non si applica automaticamente alla produzione documentale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 19 e 24, comma 2

    Il processo tributario ha natura impugnatoria: il giudizio è delimitato dall'atto impugnato e dai motivi dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1

    Disciplina il termine per impugnare gli atti tributari, ma la Corte non ha definito la controversia sulla base di tale questione, disponendo il rinvio per il nuovo esame.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario, tra cui gli atti della riscossione oggetto della controversia.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Riguarda la formazione e la notificazione delle cartelle di pagamento; la prova della loro notifica è essenziale quando il contribuente contesta l'esistenza stessa della pretesa.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e, nei limiti applicabili, il vizio di motivazione.

  • Artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Impongono una motivazione effettiva e comprensibile della decisione; non è sufficiente affermare in modo apodittico che la documentazione è lacunosa senza indicare quali documenti siano stati esaminati e per quali ragioni risultino inidonei.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è, in linea generale, ammessa anche quando i documenti esistevano già in primo grado.
  • Il divieto di eccezioni nuove in appello riguarda le nuove eccezioni in senso stretto, cioè quelle che introducono fatti modificativi o estintivi nuovi; non impedisce di fornire prove o formulare mere difese su fatti già oggetto della controversia.
  • Quando il contribuente contesta la mancata notifica delle cartelle presupposte, l'agente della riscossione deve dimostrare la notifica mediante documentazione idonea, come relate o altri atti probatori attendibili.
  • Se l'ente impositore è stato chiamato in giudizio e viene contestata l'esistenza stessa della pretesa tributaria, l'onere di provare la notifica può gravare anche sull'ente creditore, non soltanto sul concessionario.
  • Il giudice deve esaminare concretamente la documentazione prodotta e spiegare perché essa dimostri o non dimostri la notifica di ciascuna cartella; una motivazione generica o apodittica può comportare la cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva di una parte sul merito: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà verificare le notifiche e le ulteriori questioni ancora rilevanti.

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