Sentenza del 07/12/2016 n. 25127 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un nuovo atto di contestazione di sanzioni e un nuovo avviso di pagamento dell’accisa, emessi dopo l’annullamento d’ufficio di precedenti atti. In seguito a una verifica presso i depositi fiscali della società, l’Ufficio contestava irregolarità nella tenuta o esibizione dei registri, stoccaggi non autorizzati, eccedenze e deficienze di alcole e acquavite, nonché detenzione di alcole in condizioni non prescritte. I contribuenti contestavano, tra l’altro, la rilevanza delle quantità mancanti o eccedenti e invocavano l’assoluzione penale di M.A. per fatti basati sui medesimi elementi; denunciavano inoltre carenze probatorie e di motivazione e irregolarità nei metodi di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la conferma delle pretese fiscali comporta un rigetto implicito della dedotta rilevanza del giudicato penale di assoluzione. Il secondo è infondato: le deficienze oltre le tolleranze e le eccedenze non giustificate possono comportare l’immissione in consumo e l’esigibilità dell’accisa; spettava ai contribuenti provare che le perdite dipendessero dalla natura della merce, senza negligenza o frode, e che superassero i cali forfetari ammessi, prova non fornita. Il terzo motivo è inammissibile perché riguardava un’argomentazione, non un fatto storico decisivo. Il quarto è inammissibile perché non coglieva la motivazione complessiva della sentenza d’appello, che aveva ritenuto pretestive le contestazioni sui metodi di verifica anche per ulteriori ragioni. La società e M.A. sono stati condannati a rifondere all’Agenzia € 22.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Decisione dell’8 novembre 2016, depositata il 7 dicembre 2016.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 5
la fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.
La fabbricazione, lavorazione e detenzione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo devono avvenire in un deposito fiscale.
Direttiva 92/12/CEE, artt. 6, par. 1, 11, n. 2, e 12
Ogni qualvolta, dunque, si accerti che un prodotto è uscito da un regime sospensivo senza che l'accisa sia stata assolta, si verifica l'immissione in consumo ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva, il che determina l'esigibilità dell'accisa.
La detenzione o circolazione fuori dal regime sospensivo, senza pagamento dell’accisa, comporta l’immissione in consumo e rende l’imposta esigibile. La fabbricazione, trasformazione e detenzione devono essere svolte in un deposito fiscale autorizzato.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 47, comma 2
per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta
Eccedenze oltre le tolleranze o prive di giustificazione documentale sono trattate come prodotti sottratti all’accertamento o al pagamento dell’accisa, a meno che il depositario dimostri la provenienza legittima e l’assolvimento dell’imposta. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto rilevanti sia le eccedenze sia le deficienze oltre i cali ammessi.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4, commi 2 e 3
per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto...
L’abbuono per perdite durante fabbricazione o lavorazione è limitato ai cali tecnicamente ammissibili stabiliti con decreto; per i cali naturali e tecnici valgono le disposizioni doganali. Chi invoca perdite superiori deve dimostrarne i presupposti.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 47, comma 2
il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato al cospetto di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali
I cali naturali o tecnici possono escludere il presupposto dell’obbligazione, ma solo nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disciplina doganale applicabile.
Il decreto stabilisce i tassi forfetari di calo naturale e tecnico applicabili ai prodotti soggetti a vincolo doganale e ad accisa. Per ottenere il riconoscimento di perdite superiori, l’interessato deve fornire la relativa prova.
Regolamento CEE n. 2454/93, artt. 862 e 864
le regole nazionali riguardanti i tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura - ossia giustappunto le norme regolamentari dettate col decreto ministeriale appena citato - si applicano "quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso fbrfètario stabilito per la merce in oggetto"
I tassi forfetari si applicano se l’interessato non prova una perdita effettiva superiore. Anche per riconoscere perdite oltre il tasso, occorre provare che dipendano esclusivamente dalla natura della merce e che non vi siano state negligenza o manovre fraudolente.
Codice di procedura civile, art. 112
Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto
L’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una statuizione indispensabile; può esservi rigetto implicito quando la decisione sia incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni"
Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo; non può essere fondato sulla mancata o insufficiente risposta a una mera argomentazione difensiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato nella misura prevista dalla legge.
Massime di principio
- Nei depositi fiscali, deficienze oltre i cali ammessi ed eccedenze non giustificate possono entrambe indicare un’uscita irregolare dal regime sospensivo e rendere esigibile l’accisa; l’eccedenza non è automaticamente esente solo perché non vi è una quantità mancante.
- Chi invoca cali naturali o tecnici superiori ai tassi forfetari deve provare che la perdita dipenda dalla natura della merce e sia avvenuta senza negligenza o manovre fraudolente, oltre a dimostrare l’entità effettiva della perdita.
- L’assoluzione penale non determina, di per sé, l’annullamento della pretesa tributaria: la rilevanza del giudicato va valutata rispetto alla decisione fiscale e alle regole proprie del relativo giudizio.
- In cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede che sia stata completamente trascurata una questione decisiva; una reiezione può risultare implicitamente dalla motivazione complessiva. Il vizio motivazionale, invece, deve riferirsi a un fatto storico decisivo e non a una semplice argomentazione.
- Le contestazioni sulle modalità di verifica devono confrontarsi con l’intera motivazione del giudice di merito; isolare un singolo elemento, come l’assenza di obiezioni immediate durante le operazioni, non basta se la decisione poggia anche su autonome ragioni.
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