Sentenza del 07/12/2016 n. 25105 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per maggior reddito ai fini IRPEF e IVA relativo al 2001, determinato sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli studi di settore dovessero essere corroborati da ulteriori elementi e che la situazione economica problematica dell’impresa rendesse verosimili le risultanze contabili. L’Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso: violazione delle regole sull’onere della prova; erronea valutazione dell’idoneità degli strumenti parametrici in assenza di specifiche contestazioni del contribuente; illegittima esclusione dell’accertamento nonostante lo scostamento tra ricavi dichiarati e parametri; insufficiente motivazione sulle ragioni per cui sarebbero state superate le presunzioni derivanti dagli studi di settore.
La decisione
La Cassazione ha accolto congiuntamente tutti e quattro i motivi, ritenendoli fondati. Ha rilevato che la CTR si era limitata ad affermare genericamente che l’impresa versava in difficoltà economiche, senza indicare quali specifici elementi probatori il contribuente avesse prodotto né spiegare come questi superassero la presunzione derivante dagli studi di settore. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
La sentenza impugnata non contiene una specifica indicazione degli elementi probatori addotti dal contribuente per contrastare la presunzione.
La regola sull’onere della prova è stata invocata dall’Agenzia, ma la Corte non ne formula una distinta interpretazione: accoglie le censure perché la decisione regionale non ha indicato gli elementi concreti che avrebbero superato la presunzione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, che possono essere contestate dal contribuente sia nell'ambito del contraddittorio attivato dall'Ufficio, sia in sede contenziosa.
La disposizione, richiamata nei motivi relativi all’accertamento delle imposte sui redditi, non è autonomamente interpretata nel passaggio decisorio; la Corte censura in concreto la motivazione generica con cui la CTR ha ritenuto superati gli elementi presuntivi dell’accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, che possono essere contestate dal contribuente sia nell'ambito del contraddittorio attivato dall'Ufficio, sia in sede contenziosa.
È citato dall’Agenzia in relazione all’accertamento IVA, ma la sentenza non ne svolge una specifica interpretazione; il principio decisivo riguarda la natura presuntiva degli studi di settore e l’insufficienza della motivazione della CTR.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, che possono essere contestate dal contribuente sia nell'ambito del contraddittorio attivato dall'Ufficio, sia in sede contenziosa.
La norma è indicata tra quelle invocate dall’Agenzia in relazione agli strumenti parametrici, senza una distinta interpretazione della Corte.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, che possono essere contestate dal contribuente sia nell'ambito del contraddittorio attivato dall'Ufficio, sia in sede contenziosa.
Gli studi di settore e i parametri fondano presunzioni semplici, contestabili dal contribuente nel contraddittorio con l’Ufficio o nel processo. Il giudice deve valutare gli elementi contrari concretamente addotti e motivare in modo specifico perché siano idonei a superare la presunzione.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. , comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3.
Consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi formulati su tale base sono stati accolti, congiuntamente alla censura motivazionale, in ragione dell’erronea valutazione della presunzione e della motivazione insufficiente.
Art. 360 c.p.c., n. 5
La sentenza impugnata era motivata in modo insufficiente, assertivo ed astratto e non consentiva di individuare gli elementi probatori sottoposti al giudice dal contribuente e, quindi, di ricostruire il percorso logico giuridico sulla scorta del quale la commissione tributaria era pervenuta alla decisione impugnata.
La censura per insufficiente motivazione è fondata quando la pronuncia non consente di individuare gli elementi probatori esaminati e il percorso logico seguito per decidere.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: non rendono incontestabile il reddito accertato e il contribuente può opporre elementi contrari sia nel contraddittorio con l’Ufficio sia davanti al giudice.
- Il giudice non può superare l’accertamento con affermazioni generiche sulla crisi o sulle difficoltà dell’impresa: deve indicare quali prove concrete siano state prodotte e spiegare perché contrastino la presunzione.
- La contestazione del contribuente va valutata nel merito; la decisione deve rendere ricostruibile il ragionamento seguito, collegando gli elementi probatori alla conclusione sull’attendibilità dei ricavi dichiarati.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza dell’accertamento: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia e motivare specificamente sulle prove e sullo scostamento rilevante.
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