Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25133 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sull’impugnazione dell’aumento della rendita catastale di un immobile. T.R. S.r.l. aveva contestato l’aumento e ottenuto la conferma della rendita proposta; dopo una variazione catastale del 26 luglio 2005, che soppresse l’unità originaria e ne costituì sei nuove, F.A. S.p.a., acquirente nel 2008 di una di esse, chiese l’ottemperanza per applicarvi la rendita riconosciuta nel giudizio promosso dalla venditrice. L’Agenzia ha proposto due motivi: incompetenza funzionale della CTP a decidere sull’ottemperanza di una sentenza della CTR; violazione dei limiti del giudicato, esteso dalla CTP anche a un’unità immobiliare diversa da quella cui si riferiva l’atto catastale originariamente impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: l’incompetenza, anche funzionale, deve essere eccepita o rilevata nel grado cui si riferisce e, se ciò non avviene, non può essere fatta valere successivamente. Ha accolto il secondo motivo: il giudice dell’ottemperanza può chiarire e rendere effettivo il comando del giudicato, ma non estenderlo a beni diversi da quelli oggetto della controversia originaria né riconoscere diritti ulteriori. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTP di Roma, in diversa composizione, perché individui i limiti del giudicato e decida nuovamente, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è indicata una liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5, comma 2

    Nel processo tributario, il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 2, secondo cui "l'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce", comporta che l'incompetenza del giudice adito, se non rilevata d'ufficio o dedotta nel grado cui si riferisce, resta incontestabile ancorata dinanzi al giudice adito.

    La preclusione si applica tanto all’incompetenza territoriale quanto a quella funzionale: se il vizio non viene rilevato o dedotto nel grado pertinente, non può essere contestato in seguito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    Il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cosiddetto "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicchè può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, nè può essere negato il diritto riconosciuto dal dictum azionato.

    Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice può interpretare e precisare gli obblighi derivanti dal giudicato, ma deve restare entro l’oggetto della controversia definita e non può estendere la decisione a beni diversi o creare diritti ulteriori.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    La disposizione è richiamata come base processuale dei motivi di ricorso per cassazione relativi alla nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha esaminato le censure secondo tale inquadramento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, anche l’incompetenza funzionale va eccepita o rilevata nel grado cui si riferisce: ometterlo può precludere la contestazione nei gradi successivi.
  • Il giudice dell’ottemperanza può chiarire il significato pratico del giudicato e ordinare quanto necessario per eseguirlo, ma non può ampliarne l’oggetto né applicarlo a beni o rapporti distinti da quelli decisi.
  • Quando l’immobile originario è stato frazionato o sostituito da nuove unità catastali, l’estensione della rendita riconosciuta in giudizio alle unità risultanti non è automatica: occorre verificare se il giudicato le ricomprenda effettivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.