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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25108 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto la revocazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate. La controversia originaria riguardava l’avviso di accertamento per omessa parziale dichiarazione, nell’anno d’imposta 2004, di redditi derivanti da locazioni immobiliari; l’avviso era stato annullato dalla CTR in riforma della decisione di primo grado. Con i primi tre motivi M.V. ha contestato la compensazione delle spese del giudizio di revocazione, denunciando violazione dei principi di soccombenza e causalità, insussistenza dei presupposti per compensarle e motivazione insufficiente. Con il quarto e quinto motivo ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi: la CTR aveva compensato le spese nonostante la totale soccombenza dell’Agenzia, senza indicare in modo espresso e riferito al caso concreto le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge; i generici richiami alla peculiarità e complessità delle questioni e alle vicende processuali non erano sufficienti. Ha invece rigettato il quarto e il quinto motivo: il contribuente non aveva provato né indicato elementi concreti da cui desumere l’esistenza e l’entità del danno richiesto ex art. 96 c.p.c. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La decisione non definisce nuovamente la liquidazione delle spese, che spetta al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di contenzioso tributario, sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, nella formulazione ratione temporis applicabile, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell'art. 92 c.p.c. , comma 2.

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita secondo i presupposti stabiliti dall’art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11

    Tale ultima disposizione, emendata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, stabilisce che il giudice può compensare tra le parti le spese del giudizio, oltre che in caso di reciproca soccombenza, nell'ipotesi in cui concorrono "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".

    Quando non vi è reciproca soccombenza, la compensazione richiede ragioni gravi ed eccezionali che siano esplicitate nella motivazione e riferite alla concreta controversia; formule generiche sulla complessità o peculiarità della causa non soddisfano tale requisito.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1

    la norma si applica, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati (come quello di specie, originato da ricorso proposto l'1.12.2009) dopo il 4.7.2009.

    La disciplina introdotta dalla legge n. 69 del 2009 sulla compensazione delle spese si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; nel caso esaminato il ricorso era stato proposto il 1° dicembre 2009.

  • Art. 96 c.p.c.

    Poichè la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur o, comunque, postula che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.

    Chi domanda il risarcimento per lite temeraria deve provare l’esistenza e l’entità del danno, oppure indicare elementi processuali concreti dai quali entrambi possano essere desunti.

Massime di principio

  • La totale soccombenza di una parte non comporta in assoluto l’automatica condanna alle spese, ma, in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione è legittima solo se il giudice espone ragioni gravi ed eccezionali, specifiche e riconducibili al caso concreto.
  • Richiami stereotipati alla complessità della controversia, alla sua peculiarità o alle vicende processuali, senza spiegare perché giustifichino la compensazione, non costituiscono motivazione sufficiente.
  • La parte che chiede il risarcimento per lite temeraria deve allegare e provare sia che un danno si è verificato sia la sua entità; in mancanza di prova o di elementi concreti ricavabili dagli atti, la domanda può essere respinta.

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