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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25079 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento per la maggiore IVA dovuta dalla società per il 1997. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 7 novembre 2008, aveva confermato l’annullamento della cartella, ritenendo invalida la notifica perché il plico sarebbe stato consegnato alla moglie dell’amministratore, anziché presso la sede legale. L’Agenzia ha proposto cinque motivi: i primi due denunciavano, in via alternativa, omessa pronuncia o rigetto implicito dell’eccezione di tardiva produzione documentale, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992; il terzo e il quarto censuravano, sempre in via alternativa, l’omessa pronuncia o la violazione degli artt. 221 c.p.c. e 2700 c.c. in relazione al valore probatorio dell’avviso di ricevimento rispetto all’attestazione postuma prodotta dalla contribuente; il quinto denunciava la nullità della sentenza per motivazione assolutamente carente, ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo, assorbendo gli altri. Ha rilevato che la sentenza regionale non indicava in modo comprensibile i fatti controversi, le contrapposte ragioni delle parti, gli elementi probatori considerati né il collegamento tra la questione e la decisione di annullare la cartella; non era neppure chiaro a quale notifica si riferisse il «plico». La motivazione risultava quindi priva del supporto argomentativo necessario e la sua integrazione non poteva essere ricostruita cercando elementi negli atti del processo. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione. Non ha deciso nel merito la validità della notifica né le questioni sulla tardività e sul valore probatorio dei documenti.

Norme richiamate

  • Art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Tanto è sufficiente a configurare il vizio di nullità denunciato, difettando del tutto nella sentenza impugnata, il requisito estrinseco della motivazione, e cioè qualsiasi supporto argomentativo idoneo ad individuare il collegamento tra la statuizione finale e la questione controversa.

    La sentenza è nulla quando non consente di comprendere il nesso tra la questione controversa e la statuizione. La motivazione deve risultare materialmente dal provvedimento e non può essere ricostruita dalla Corte di cassazione consultando gli atti del processo.

Massime di principio

  • Una motivazione non è sufficiente se si limita a enunciare l’esito o una conclusione senza identificare, almeno sinteticamente, i fatti rilevanti e il ragionamento che conduce alla decisione.
  • Il vizio è radicale quando la motivazione è materialmente presente ma apparente: deve essere possibile individuare la ratio decidendi e il collegamento tra fatti accertati, regola giuridica applicata e decisione.
  • La motivazione della sentenza deve poter essere compresa dal testo stesso del provvedimento; non è possibile colmare le omissioni ricostruendo ex post fatti e questioni mediante gli atti di causa.
  • La cassazione per difetto assoluto di motivazione non comporta automaticamente l’accoglimento delle ulteriori contestazioni di merito: queste possono restare assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio.

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