Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il diritto all’erogazione delle somme relative alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla disponibilità del bonus annuo di euro 500,00, previsto per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, anche con riferimento agli anni scolastici di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione per l’esecuzione, ma, successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha messo a disposizione le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato in camera di consiglio l’intervenuta esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto alla sentenza oggetto del giudizio dopo la proposizione del ricorso. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, considerata la pacifica spettanza delle somme e la loro erogazione soltanto tardiva. Tuttavia, ha ritenuto che l’adempimento spontaneo, seppure tardivo, costituisse un comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale delle spese. Le spese, liquidate in euro 800,00, sono state compensate per metà e poste per l’altra metà, pari a euro 400,00, a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, alle spese generali del 15% e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto a carico dell’Amministrazione quale parte soccombente virtuale, ritenendosi tale obbligazione predeterminata ex lege e non compensabile dal giudice.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
bonus annuo di € 500,00 conosciuto come carta docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alle somme destinate all’aggiornamento e alla formazione del docente, riconosciuto nella sentenza oggetto di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, rendendo non più necessario un ulteriore accertamento giudiziale.
art. 26 c.p.a.
Consente al giudice di regolare le spese del giudizio secondo il principio di soccombenza e di valutare eventuali ragioni di compensazione.
art. 92 c.p.c.
Unitamente all’art. 26 c.p.a., consente la compensazione, totale o parziale, delle spese in presenza di ragioni ritenute idonee dal giudice.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche quando le spese di lite siano compensate; il relativo importo è predeterminato ex lege e non è rimesso alla disponibilità del giudice.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo risultante dalla sentenza azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio definito per cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla domanda originariamente proposta.
- L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, anche se tardivo, può essere valutato come comportamento conciliativo e giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
- Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche in caso di compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, poiché l’obbligazione è predeterminata ex lege e non può essere compensata né modificata dal giudice.
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