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Sentenza

Sentenza n. 910/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 31/03/2025), a mezzo del quale la Prefettura di Asti - Sportello Unico Immigrazione ha revocato il nulla osta e il visto di ingresso rilasciati in favore di -ricorrente-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;

Giustizia amministrativa202501219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, motivata dal precedente penale della datrice di lavoro del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, deducendo: l’insufficienza, contraddittorietà e apparenza della motivazione, nonché l’omesso esame delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; il difetto di istruttoria per mancata valutazione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998; la violazione del legittimo affidamento, anche perché la condanna penale della datrice di lavoro era anteriore al rilascio del nulla osta. L’Amministrazione ha sostenuto l’esaustività dell’istruttoria e l’ampia discrezionalità propria della materia dell’immigrazione. Il provvedimento impugnato consisteva in un modulo prestampato recante ipotesi motivazionali alternative e tra loro incompatibili: non era chiaro se le osservazioni del ricorrente fossero state esaminate né per quali ragioni fossero state ritenute inidonee. L’Amministrazione aveva valorizzato la condanna della datrice di lavoro per furto aggravato, senza chiarire se essa fosse ritenuta ostativa al titolo di soggiorno o indice dell’incapacità economico-finanziaria della datrice di lavoro.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la revoca. In primo luogo, ha escluso la sopravvenuta improcedibilità, non risultando che l’Amministrazione avesse riaperto l’istruttoria e adottato un nuovo provvedimento in esecuzione dell’ordinanza cautelare. Nel merito, ha ravvisato una motivazione meramente apparente: il modulo prestampato non compilato conteneva opzioni motivazionali contraddittorie e non consentiva di ricostruire l’iter decisionale. In particolare, non risultava se le osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990 fossero state effettivamente valutate né per quali ragioni fossero state disattese. Il giudice ha inoltre rilevato che il reato per cui era stata condannata la datrice di lavoro non rientrava tra le fattispecie ostative previste dagli artt. 22, commi 5-bis e 5-ter, e 24, commi 12 e 13, d.lgs. 286/1998; non era stata dimostrata neppure l’incapienza economico-finanziaria della datrice di lavoro, né l’esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente ostativi al permesso di soggiorno. La violazione del contraddittorio procedimentale non poteva essere sanata in giudizio: l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990 non era applicabile perché il provvedimento non aveva natura vincolata, mentre il secondo periodo non consentiva la sanatoria per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Gli ulteriori motivi, concernenti il permesso per attesa occupazione e il legittimo affidamento, sono stati dichiarati assorbiti. Gli atti sono stati restituiti all’Amministrazione per il riesame, restando impregiudicato il contenuto della nuova decisione, ma con effetto conformativo quanto agli oneri istruttori e motivazionali. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’Amministrazione deve esaminare effettivamente le osservazioni del privato e indicare le ragioni per cui eventualmente le ritiene non idonee; il mancato esame integra una lesione sostanziale del contraddittorio procedimentale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    «Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»; «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis».

    La sanatoria del vizio formale o procedimentale non opera quando il provvedimento non è vincolato e, comunque, è esclusa per la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; l’Amministrazione non può dimostrare in giudizio l’irrilevanza delle osservazioni omesse.

  • art. 22, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Le fattispecie ostative al rilascio del titolo di soggiorno devono essere individuate sulla base della previsione normativa; la condanna della datrice di lavoro per furto aggravato non rientra, di per sé, tra quelle indicate.

  • art. 24, commi 12 e 13, d.lgs. 286/1998

    Le cause ostative previste dalla disciplina richiamata devono risultare concretamente integrate; il giudice ha escluso che il precedente della datrice di lavoro fosse automaticamente ostativo.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    L’esistenza di precedenti penali del lavoratore straniero può rilevare ai fini dell’ingresso e del soggiorno, ma nel caso concreto non risultava alcun precedente a carico del ricorrente.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il diniego del permesso di soggiorno richiede la concreta sussistenza dei presupposti ostativi; tali presupposti non risultavano riferibili al ricorrente.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    La revoca del nulla osta al lavoro presuppone l’effettiva integrazione delle condizioni previste dalla norma; nel caso concreto tali condizioni non risultavano dimostrate e la determinazione era comunque viziata da motivazione apparente e mancato esame delle osservazioni.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La questione della possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall’accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo motivato mediante un modulo prestampato contenente opzioni alternative e contraddittorie, senza l’individuazione chiara della ragione concretamente posta a fondamento della decisione, presenta una motivazione apparente e deve essere annullato.
  • L’Amministrazione che riceve osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 deve esaminarle effettivamente e indicare le ragioni specifiche per cui le ritiene non idonee; il loro mancato esame non può essere ridotto a una mera irregolarità formale.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non è sanabile mediante la dimostrazione giudiziale che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; l’esclusione prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 opera anche quando l’Amministrazione intenda integrare la motivazione in giudizio.
  • La condanna penale della datrice di lavoro non costituisce automaticamente causa ostativa al rilascio del titolo di soggiorno del lavoratore straniero se il reato non rientra tra le fattispecie ostative previste dalla legge e non sono forniti ulteriori elementi idonei a dimostrare l’incapacità economico-finanziaria della datrice di lavoro.
  • L’annullamento per vizi motivazionali e procedimentali impone la restituzione degli atti all’Amministrazione per il riesame, senza predeterminare il contenuto della nuova decisione, ma vincolando l’autorità al rispetto degli obblighi istruttori, partecipativi e motivazionali indicati dal giudicato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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