Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, con sentenza del 17 gennaio 2025, aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di euro 1.500,00. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 21 gennaio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l’Amministrazione non si conformi alle relative statuizioni. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio carta docente della ricorrente la somma di euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto, già accertato dal giudice ordinario, alla carta docente per gli anni scolastici considerati.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
costituire in favore della ricorrente una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Le disposizioni individuano le modalità di costituzione e utilizzo della carta elettronica oggetto dell’obbligo conformativo gravante sul Ministero.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione della sentenza in forma esecutiva consente di proporre l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non vi si conformi.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa abbia imposto alla pubblica amministrazione un obbligo di facere o di attribuzione di un beneficio.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’Amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione dell’obbligo entro un termine perentorio e nominare sin dall’origine un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione obbligata, con facoltà di delega, purché sia previsto un autonomo termine per l’esecuzione e l’attivazione avvenga su istanza della parte interessata dopo la vana scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
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