Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di occupazione di suolo pubblico e apertura di un nuovo passo carraio sulla strada provinciale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego provinciale fondato sull’art. 21, comma 24, del regolamento provinciale sul canone patrimoniale, secondo cui, di norma, il titolare di un nuovo accesso carraio non deve avere ulteriori accessi sulla medesima proprietà. Il diniego era motivato dal fatto che il richiedente disponeva già di un accesso carrabile relativo al contiguo mappale 3, anch’esso di sua proprietà, mentre la domanda riguardava il distinto mappale 2. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del Codice della strada, dell’art. 45 del relativo regolamento di attuazione e dell’art. 21, comma 24, del regolamento provinciale, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria, sostenendo che i due mappali fossero distinti e fisicamente separati da un fossato consortile; 2) illegittimità della previsione regolamentare provinciale per violazione del principio di legalità e della tassatività delle cause di diniego; 3) erroneità del diniego, poiché l’accesso richiesto sarebbe stato già utilizzato dai precedenti proprietari e non avrebbe costituito un nuovo accesso sostanziale; 4) violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di buona fede, leale collaborazione e buon andamento, per non avere l’amministrazione adeguatamente esaminato le controdeduzioni al preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo decisivo l’errore dell’amministrazione nell’avere considerato come una “medesima proprietà” due fondi catastalmente distinti solo perché appartenenti allo stesso proprietario. Il mappale 2 e il mappale 3 non costituivano un fondo unico e indiviso, essendo separati dallo scolo consortile Piroche. Il fossato, anche se in parte coperto dalla vegetazione o qualificabile come avvallamento privo d’acqua, non risultava attraversabile con mezzi meccanici senza un previo tombinamento, la cui autorizzazione spettava al Consorzio di Bonifica e non risultava acquisita. Pertanto il mappale 2 doveva considerarsi, in concreto, intercluso e l’accesso sulla strada provinciale rappresentava l’unico accesso carraio possibile. Il diniego era quindi viziato da eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti e illogicità manifesta. Il giudice ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo assorbite le ulteriori censure, e ha condannato la Provincia di Padova al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La disposizione è stata invocata quale disciplina degli accessi e degli impianti pubblicitari sulle strade; la sentenza accoglie il ricorso sulla base dell’erronea applicazione della disciplina regolamentare provinciale, senza enunciare una specifica interpretazione dell’articolo.
art. 45 d.P.R. 495/1992
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alle condizioni per l’autorizzazione dei nuovi accessi sulle strade extraurbane; il giudice non ha esaminato la relativa censura, ritenendo assorbite le ulteriori doglianze.
art. 21, comma 24, Regolamento provinciale n. 104/2023
“In caso di nuovo accesso carraio, di norma, l’intestatario del nuovo accesso non dovrà risultare titolare di ulteriori accessi alla medesima proprietà”.
La previsione non consente di equiparare automaticamente due fondi distinti per il solo fatto che appartengano al medesimo proprietario. La nozione di “medesima proprietà” richiede che i fondi siano fisicamente uniti fino a costituire un unico fondo indiviso; un fondo separato da un fossato non può essere considerato servito dall’accesso dell’altro quando il collegamento veicolare richiederebbe un’opera autorizzata da altra amministrazione.
art. 3 l. 241/1990
La violazione è stata dedotta con riferimento all’obbligo di motivazione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata dedotta per il mancato esame delle controdeduzioni al preavviso di rigetto, ma la censura è stata assorbita.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti e in assenza di opposizione.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di una previsione regolamentare che vieta, di norma, un nuovo accesso carraio quando il richiedente disponga di ulteriori accessi sulla medesima proprietà, la titolarità unitaria di fondi catastalmente distinti non è sufficiente a considerarli un’unica proprietà: occorre verificare se siano fisicamente uniti in modo da costituire un fondo unico e indiviso.
- L’accesso carrabile esistente su un fondo non può essere considerato accesso utile anche per un fondo contiguo quando quest’ultimo sia separato da un fossato o da altra discontinuità fisica non attraversabile con mezzi meccanici senza la realizzazione di un’opera previamente autorizzata da altro ente competente.
- Il diniego di un’autorizzazione per un nuovo accesso carraio è illegittimo per erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti e illogicità manifesta quando l’amministrazione ometta di considerare che il fondo oggetto della domanda è, in concreto, intercluso e che l’accesso richiesto costituisce l’unico collegamento carrabile possibile con la viabilità pubblica.
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