Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, passata in giudicato, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 gennaio 2025, aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente euro 1.500,00. La sentenza non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato; era stata notificata al Ministero in forma esecutiva e, secondo quanto dedotto, era decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto al giudicato. Le amministrazioni intimate non si sono costituite e non hanno fornito prova dell’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli la cui inesecuzione può essere fatta valere mediante l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l’Amministrazione non aveva dimostrato di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a procedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all’accredito di euro 1.500,00 sul portafoglio Carta docente della ricorrente. È stato nominato un Commissario ad acta, attivabile su istanza della ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza, con un termine aggiuntivo di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice ordinario.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Le disposizioni disciplinano le modalità di costituzione e utilizzazione della Carta docente, cui il Ministero deve conformarsi in esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando una pubblica amministrazione non si conformi alle relative statuizioni.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga obblighi a una pubblica amministrazione.
- Costituiscono presupposti dell’azione di ottemperanza, nei confronti di un’amministrazione debitrice, la definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando applicabile.
- Qualora l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento delle statuizioni contenute nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L’esecuzione del giudicato deve avvenire mediante l’adozione delle misure concretamente necessarie a realizzare il comando giudiziale, comprese, nel caso di un beneficio economico riconosciuto a un docente, l’attivazione della Carta docente e l’accredito della somma dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 910/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →