Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01050/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino ha opposto un atto di precetto notificatogli da un condominio per un importo superiore a tremila euro, deducendo: l'illegittimità formale del precetto per mancata corretta individuazione del titolo esecutivo; l'insussistenza del debito per intervenuto pagamento; la mancanza di potere dell'amministratore che aveva conferito il precetto al difensore, perché cessato dalla carica. Il tribunale, preso atto che il condominio aveva poi notificato un ulteriore precetto, ha dichiarato cessata la materia del contendere sui profili formali ex art. 617 c.p.c. e ha rigettato i motivi di opposizione di merito, regolando le spese in base alla soccombenza virtuale ed effettiva. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sul deposito telematico e sulla costituzione in giudizio del condominio; 2) violazione delle norme su prova del credito, poteri dell'amministratore e validità del conferimento del precetto da parte di amministratore cessato, oltre a vizi motivazionali; 3) violazione delle norme sulle opposizioni esecutive e sulla condanna alle spese; 4) violazione dei principi di buona fede e delle norme sull'abuso dell'azione esecutiva per la asserita moltiplicazione dei precetti; 5) violazione delle norme sul giudicato, sull'onere della prova e omesso esame dei pagamenti effettuati per estinguere il debito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su un'asserita erronea percezione del giudice circa il deposito degli atti, configurando in sostanza un errore revocatorio non deducibile in cassazione. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: l'amministratore di condominio, anche se dimissionario, conserva i poteri fino a rituale sostituzione, salvo diversa volontà assembleare; inoltre il rilascio del precetto è atto conservativo di ordinaria amministrazione volto alla riscossione di crediti già accertati; le norme regolamentari non possono limitare il potere legale di rappresentanza ex art. 1131 c.c.; i richiami a discipline pubblicistiche sulla proroga degli organi sono inconferenti. Ha dichiarato inammissibili i motivi quarto e quinto nella parte in cui investivano il merito dell'opposizione all'esecuzione, perché tali capi andavano impugnati con appello e non con ricorso per cassazione; per il resto li ha considerati infondati. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione riguarda il merito del diritto di procedere a esecuzione forzata; i capi che la decidono sono soggetti al mezzo di impugnazione ordinario dell'appello, non al ricorso per cassazione, salvo ipotesi particolari.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi attiene ai vizi formali del precetto e può essere devoluta in cassazione solo nei limiti consentiti dalla struttura della decisione impugnata.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'asserita erronea percezione di un fatto documentale integra errore revocatorio, non un vizio denunciabile con ricorso per cassazione.

  • art. 618 c.p.c.

    Nei casi richiamati, la sentenza che decide in unico grado è impugnabile nei limiti di legge; la Corte collega a tale disciplina l'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze sulla prova del pagamento e dell'insussistenza del credito non superano il vaglio di legittimità quando mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di costituzione e rappresentanza processuale del condominio; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di costituzione in giudizio; la censura è stata ritenuta priva di una effettiva questione di diritto.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della costituzione del condominio; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.

  • art. 1129 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la cessazione dei poteri dell'amministratore; la Corte ribadisce che tali poteri persistono sino alla sostituzione rituale.

  • art. 1722 n. 3 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non vi attribuisce rilievo dirimente ai fini della persistenza dei poteri dell'amministratore di condominio.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità di stare in giudizio; la censura è stata respinta.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura relativa ai poteri processuali del condominio.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per vizio motivazionale; la Corte non ravvisa una motivazione nulla o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c.; la motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente.

  • art. 28 n. 6 regolamento condominiale

    La clausola regolamentare invocata non può derogare al potere legale dell'amministratore di rappresentare il condominio in giudizio.

  • art. 1131 c.c.

    Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti deriva direttamente dalla legge e non è comprimibile da regolamento o deliberazioni assembleari.

  • art. 1138, comma 4, c.c.

    Le norme del regolamento condominiale non possono derogare alle disposizioni imperative ivi richiamate, tra cui quella sulla rappresentanza processuale dell'amministratore.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza; la Corte conferma la regolazione del tribunale.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di precetto; la Corte non accoglie la censura sui capi relativi al merito esecutivo.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la struttura della decisione; la censura è respinta.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la struttura della decisione; la censura è respinta.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la struttura della decisione; la censura è respinta.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in relazione ai doveri di correttezza nell'azione esecutiva; non incide sull'esito del ricorso.

  • art. 483 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la moltiplicazione delle azioni esecutive; la censura non è stata accolta.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non lo ritiene decisivo rispetto alle doglianze sui pagamenti e sul merito esecutivo.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dei pagamenti; la censura non supera il vaglio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di un'erronea percezione del giudice su fatti documentali integra errore revocatorio, deducibile, se del caso, con gli strumenti propri della revocazione e non con ricorso per cassazione.
  • Quando una sentenza decide contestualmente sull'opposizione agli atti esecutivi e sull'opposizione all'esecuzione, i capi sul merito esecutivo devono essere impugnati con appello; il ricorso per cassazione è esperibile solo per i capi relativi ai vizi formali, secondo la struttura concreta della decisione.
  • L'amministratore di condominio, anche se dimissionario, conserva i poteri rappresentativi e gestori fino alla sua rituale sostituzione, salvo che risulti una diversa volontà assembleare espressa con delibera valida.
  • Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti discende direttamente dalla legge e non può essere limitato da regolamento condominiale o da delibere assembleari contrastanti con l'art. 1131 c.c.
  • Il conferimento del precetto al difensore per la riscossione di crediti condominiali già accertati è atto conservativo e rientra nell'ordinaria amministrazione.
  • Le doglianze che tendono a una nuova valutazione dei fatti di merito, come l'avvenuto pagamento del debito o l'effettiva esistenza del credito, non sono ammissibili in cassazione se non si confrontano con specifici vizi di legittimità.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza sulla controversia conduce alla condanna della parte ricorrente, con eventuale applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteAmministratore di condominio
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.