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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8082/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 22/06/2020 che lo aveva condannato a 3.000,00 euro di ammenda per il reato di abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006. Denuncia (1) nullità della notifica del decreto di citazione diretta per avvenuta consegna ad indirizzo diverso da quello eletto; (2) errata qualificazione giuridica della condotta (sostiene che si tratti di illecito amministrativo ex art. 255 d.lgs. 152/2006 perché i rifiuti sarebbero derivati da pulizia/ristutturazione precedente all'attività di ristorazione); (3) vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. considerando esiguo il danno e, peraltro, denuncia una presunta contraddizione rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla notifica: la consegna del decreto a mani dell'imputato è risultata attestata dall'agente postale e la firma contestata non è stata impugnata con querela di falso, per cui la notifica è valida; la ricezione in domicilio diverso da quello eletto non determina nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo. Sul merito: la doglianza equivale a una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio (ricostruzione della provenienza e quantità dei rifiuti pari a circa 5-6 mc), che in Cassazione non è ammessa se non nei profili tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; il Tribunale ha motivato l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis per la non esiguità del danno in relazione alla quantità ed eterogeneità dei rifiuti. La Corte ha inoltre chiarito che l'esclusione di 131-bis non è incompatibile con la concessione della sospensione condizionale e della non menzione, riconosciute sulla base di una prognosi di futura astensione dal reato. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 2

    Norma applicata quale fattispecie penale di abbandono di rifiuti; la Corte ha ritenuto che i fatti posti a base della condanna rientrino in questa fattispecie per quantità e natura dei rifiuti.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 255

    Richiamata dal ricorrente quale illecito amministrativo alternativo; la Corte ha ritenuto infondata tale qualificazione alla luce delle caratteristiche e della provenienza dei rifiuti.

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità è stata esclusa dal giudice di merito per la non esiguità del danno/ pericolo di danno, valutazione non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 182

    Richiamato con riferimento all'efficacia della notifica: la consegna dell'atto, pur in domicilio diverso da quello eletto, raggiungendo il destinatario, non determina nullità.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il secondo motivo del ricorrente fosse, in realtà, una richiesta di rivalutazione delle prove non formulata nei termini previsti dall'art. 606, lett. e), con conseguente inammissibilità.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato come riferimento procedurale per il trattamento del ricorso (indicazione del rito/termine applicato nella trattazione).

  • codice di procedura penale, art. 616

    Presupposto per l'imposizione delle spese per ricorso inammissibile e per il pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto possibile l'addebito delle spese e la fissazione della somma equitativa.

Massime di principio

  • Una notifica perfezionata e attestata dall'agente postale fa prova fino a querela di falso: se si contesta la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento occorre proporre querela di falso, non una mera eccezione.
  • La consegna dell'atto a mani dell'imputato, anche in un domicilio diverso da quello eletto, non comporta automaticamente nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sulle prove: i motivi che in sostanza chiedono la rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non inquadrati nei profili specifici previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • La qualificazione della condotta come illecito amministrativo anziché penale dipende da elementi di fatto (quantità, natura, provenienza dei rifiuti e rapporto con l'attività d'impresa); rifiuti numerosi ed eterogenei riconducibili all'attività aziendale possono integrare il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede la valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo: quantità e qualità della condotta possono escluderla; tuttavia l'esclusione di 131-bis non impedisce che il giudice conceda misure favorevoli (sospensione condizionale della pena, non menzione) sulla base di una prognosi favorevole.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'addebito delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; va valutato il rischio processuale prima di proporre ricorso.

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