Cassazione Penale, Sentenza n. 8082/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 22/06/2020 che lo aveva condannato a 3.000,00 euro di ammenda per il reato di abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006. Denuncia (1) nullità della notifica del decreto di citazione diretta per avvenuta consegna ad indirizzo diverso da quello eletto; (2) errata qualificazione giuridica della condotta (sostiene che si tratti di illecito amministrativo ex art. 255 d.lgs. 152/2006 perché i rifiuti sarebbero derivati da pulizia/ristutturazione precedente all'attività di ristorazione); (3) vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. considerando esiguo il danno e, peraltro, denuncia una presunta contraddizione rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla notifica: la consegna del decreto a mani dell'imputato è risultata attestata dall'agente postale e la firma contestata non è stata impugnata con querela di falso, per cui la notifica è valida; la ricezione in domicilio diverso da quello eletto non determina nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo. Sul merito: la doglianza equivale a una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio (ricostruzione della provenienza e quantità dei rifiuti pari a circa 5-6 mc), che in Cassazione non è ammessa se non nei profili tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; il Tribunale ha motivato l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis per la non esiguità del danno in relazione alla quantità ed eterogeneità dei rifiuti. La Corte ha inoltre chiarito che l'esclusione di 131-bis non è incompatibile con la concessione della sospensione condizionale e della non menzione, riconosciute sulla base di una prognosi di futura astensione dal reato. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 2
Norma applicata quale fattispecie penale di abbandono di rifiuti; la Corte ha ritenuto che i fatti posti a base della condanna rientrino in questa fattispecie per quantità e natura dei rifiuti.
Richiamata dal ricorrente quale illecito amministrativo alternativo; la Corte ha ritenuto infondata tale qualificazione alla luce delle caratteristiche e della provenienza dei rifiuti.
La causa di non punibilità è stata esclusa dal giudice di merito per la non esiguità del danno/ pericolo di danno, valutazione non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in Cassazione.
codice di procedura penale, art. 182
Richiamato con riferimento all'efficacia della notifica: la consegna dell'atto, pur in domicilio diverso da quello eletto, raggiungendo il destinatario, non determina nullità.
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Limita i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il secondo motivo del ricorrente fosse, in realtà, una richiesta di rivalutazione delle prove non formulata nei termini previsti dall'art. 606, lett. e), con conseguente inammissibilità.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come riferimento procedurale per il trattamento del ricorso (indicazione del rito/termine applicato nella trattazione).
codice di procedura penale, art. 616
Presupposto per l'imposizione delle spese per ricorso inammissibile e per il pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto possibile l'addebito delle spese e la fissazione della somma equitativa.
Massime di principio
- Una notifica perfezionata e attestata dall'agente postale fa prova fino a querela di falso: se si contesta la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento occorre proporre querela di falso, non una mera eccezione.
- La consegna dell'atto a mani dell'imputato, anche in un domicilio diverso da quello eletto, non comporta automaticamente nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
- In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sulle prove: i motivi che in sostanza chiedono la rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non inquadrati nei profili specifici previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La qualificazione della condotta come illecito amministrativo anziché penale dipende da elementi di fatto (quantità, natura, provenienza dei rifiuti e rapporto con l'attività d'impresa); rifiuti numerosi ed eterogenei riconducibili all'attività aziendale possono integrare il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede la valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo: quantità e qualità della condotta possono escluderla; tuttavia l'esclusione di 131-bis non impedisce che il giudice conceda misure favorevoli (sospensione condizionale della pena, non menzione) sulla base di una prognosi favorevole.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'addebito delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; va valutato il rischio processuale prima di proporre ricorso.
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