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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8088/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006) contestando: 1) l'erronea applicazione della normativa sulle terre e rocce da scavo e la qualificazione del materiale come rifiuto invece che come sottoprodotto, sostenendo che il materiale proveniente dalla Galleria di Paiesco fosse destinato al riutilizzo in impianti della società e quindi di valore commerciale; nella stessa censura si deduceva anche l'apparentemente errata applicazione di disposizioni (art. 184-bis) introdotte successivamente alla produzione dei materiali; 2) la natura istantanea del reato, con conseguente prescrizione già maturata prima della sentenza di primo grado, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la fattispecie come permanente basandosi sulla volontà di successivo recupero del materiale; 3) la correzione di un errore materiale nella sentenza di primo grado relativo alla discordanza tra la pena indicata nel dispositivo e quella nella motivazione (dispositivo indicante euro 2.000, motivazione e provvedimento di primo grado con euro 3.000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'imputata non ha fornito la prova richiesta dalla giurisprudenza della sussistenza delle condizioni per sottrarre le terre e rocce da scavo alla disciplina dei rifiuti (onere probatorio a carico dell'imputato; assenza di progetto/adempimenti comprovanti il reimpiego secondo la normativa applicabile, incl. d.P.R. 120/2017 e d.m. 161/2012). Il secondo motivo è stato anch'esso ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue le ipotesi in cui il deposito è mera abbandono (reato istantaneo) da quelle in cui il deposito è prodromico a gestione/recupero (reato permanente); nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente riscontrato una pluralità sistematica di depositi finalizzati al circuito produttivo dell'impresa, caratterizzando la condotta come permanente e dunque con decorrenza della prescrizione fissata al 28/09/2023. Il terzo motivo (errore materiale sulla pena) è stato ritenuto inammissibile per carenza di ammissibilità del ricorso, pur rilevando la Corte che l'errore materiale deve essere corretto dal giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Infine la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ritenuta equa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 2

    Norma che incrimina il deposito incontrollato di rifiuti; nella sentenza è stata applicata per giudicare penalmente il deposito delle terre e rocce da scavo non qualificati come sottoprodotti.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 186 (previgente) e art. 184-bis

    La disciplina speciale sulle terre e rocce da scavo (art. 186 previgente e successivi interventi) consente in via eccezionale di non considerare tali materiali come rifiuti solo se sussistono stringenti condizioni; l'onere di provare tali condizioni grava sull'imputato. L'art. 184-bis è stata richiamata nelle doglianze della ricorrente come norma sopravvenuta, ma la Corte ha evidenziato che le condizioni sostanziali per sottrarre i materiali alla disciplina dei rifiuti sono rigorose e provabili.

  • D.M. 6 ottobre 2012, n. 161

    Regolamento antecedente che conteneva requisiti per la gestione delle terre e rocce da scavo; i principi in esso stabiliti sono stati considerati sostanzialmente confermati e ricondotti nel d.P.R. 120/2017.

  • D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, art. 4 e art. 21

    Regolamento che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo e stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di gestione conforme al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli artt. 9 e 21; il Tribunale ha richiamato questi adempimenti per affermare che la ricorrente non ha provato il rispetto delle condizioni per il regime di sottoprodotto.

  • Art. 130 c.p.p.

    Norma che disciplina la correzione degli errori materiali nelle sentenze: la Corte ha osservato che la correzione dell'errore materiale sul quantum della pena deve essere effettuata dal giudice che ha emesso il provvedimento, ove il ricorso in Cassazione risulti inammissibile.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli effetti dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì disposto la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, ritenendo non manifestamente carente di colpa la determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'onere di provare che terre e rocce da scavo non siano rifiuti ma sottoprodotti grava sull'autore della condotta: senza progetto di riutilizzo, dichiarazioni/demateriali trasmesse alle autorità competenti e prove dell'effettivo reimpiego, i materiali sono considerati rifiuti.
  • La qualificazione del deposito di rifiuti come reato istantaneo o permanente dipende dai fatti concreti: se il deposito è prodromico a una successiva gestione/recupero (inserito nel ciclo produttivo), la fattispecie può avere natura di reato permanente; se rappresenta un rilascio definitivo nell'ambiente è invece reato istantaneo (con eventuali effetti permanenti).
  • Per escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti è necessario soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti (es. piano di utilizzo o dichiarazione, conformità ai limiti chimico-fisici), anche quando la normativa è stata successivamente aggiornata: si valuta la disciplina applicabile al momento del fatto e la sussistenza delle condizioni eccezionali richieste.
  • La prescrizione decorre in relazione alla natura (istantanea o permanente) accertata in concreto: se il reato è permanente la prescrizione decorre fino alla cessazione della permanenza; se istantaneo, dal momento del compimento.
  • Gli errori materiali nel dispositivo della sentenza (es. importo della pena) possono essere corretti dal giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; la Corte di Cassazione, se il ricorso è inammissibile, non provvede alla correzione sostitutiva.
  • In procedimenti ambientali è cruciale documentare progetti, flussi di gestione e comunicazioni agli enti (es. ARPA) per dimostrare la regolarità del trattamento di terre e rocce da scavo; la sola funzione economica o la destinazione produttiva non sostituiscono la prova formale dei requisiti.

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