Cassazione Penale, Sentenza n. 8089/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 20/04/2021 che aveva rigettato il riesame del decreto del GIP del 19/03/2021 disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 2.384.161,85 quale profitto di reati fiscali (artt. 2, 5, 8 e 10-ter D.Lgs. 74/2000) e del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 3 L. 146/2006. Il ricorrente deduce violazione di norme sostanziali e processuali (artt. 321, 322-ter, 324, 325 c.p.p.), censura la mancata valutazione delle deduzioni difensive e la carenza/mancanza di motivazione del provvedimento genetico; produce memoria e documenti (es. bill of lading recanti la dicitura "draft", email e conversazioni con un intermediario Antonio Caparotta, fatture, evidenze sui termini di pagamento e uso di Incoterms CFR) sostenendo di non essere a conoscenza della natura di società "cartiere" dei fornitori, dell'assenza di rapporti con la famiglia Oprish e dell'inesistenza dei presunti anticipi alle cartiere, argomentando che il Tribunale non avrebbe valutato autonomamente le esigenze cautelari e gli elementi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione, documentando elementi indiziari della esistenza di un sistema fraudolento (società "cartiere" intestate a nullatenenti, coordinamento duraturo delle operazioni, anticipi di denaro, ripetuti acquisti e coincidenze organizzative) e, specificamente per il ricorrente, l'indicatore dell'anticipo dei pagamenti e la continuità dei rapporti con entrambe le cartiere; b) il ricorrente non ha allegato al ricorso gli atti necessari (in particolare il provvedimento genetico e la richiesta del PM) richiesti per far valere l'errore di motivazione o di procedimento, ostacolando la verifica in sede di Cassazione; c) nell'ambito del sequestro preventivo sono sufficienti indizi del reato e la produzione di elementi contrari (es. documenti che attesterebbero pagamenti successivi) non annulla automaticamente l'indizio accusatorio a meno che non ne pregiudichi immediatamente la portata anche in sede cautelare; d) la censura sostanziale formulata non rientrava nelle ipotesi consentite per il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di riesame (ammesso solo per violazione di legge). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono state adottate statuizioni sulle spese e sul pagamento di una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (testo della pronuncia parzialmente tronco per la parte finale sul quantum).
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come norma procedurale per il trattamento del ricorso nel periodo di riferimento (regime di trattazione dell'atto).
D.Lgs. 74/2000, artt. 2, 5, 8, 10-ter
Norme penali tributarie sulle frodi IVA e sulle soglie di rilevanza penale (art. 10-ter rilevante per l'individuazione della soglia di evasione). La corte ha ritenuto sussistenti indizi relativi a frodi carosello e profitto dei reati indicati.
Associazione per delinquere: la sentenza impugnata attribuisce la sussistenza di un vincolo associativo stabile tra operatori economici e società "cartiere" come indizio per l'applicazione dell'art. 416.
Aggravante prevista per reati connessi a mafie/organizzazioni criminali; richiamata quale aggravazione dell'art. 416 nel quadro fattuale ricostruito.
Codice di Procedura Penale, art. 309, comma 9
Disciplina il potere del tribunale del riesame di confermare ordinanze coercitive e i limiti di integrazione motivazionale; la Corte ricorda che il riesame può integrare motivazioni purché non siano del tutto assenti o meramente apparenti.
Codice di Procedura Penale, art. 324
Regola il riesame delle misure cautelari reali e i poteri del tribunale del riesame; rilevata la possibilità per il tribunale di compiere una valutazione autonoma degli elementi.
Codice di Procedura Penale, art. 325, comma 1
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame: ammesso solo per violazione di legge (es. motivazione assente o meramente apparente).
Codice di Procedura Penale, art. 321, 322-ter
Richiamati in relazione alle fasi cautelari e all'adozione di misure reali e al procedimento di riesame; contestati dal ricorrente ma ritenuti correttamente applicati dal Tribunale.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che, per censurare errori di procedimento, il ricorrente deve consentire l'accesso diretto agli atti; la mancanza della documentazione impedisce la verifica di tali censure.
Codice di Procedura Penale, art. 192, comma 2
Principio metodologico di composizione degli indizi (valutazione cumulo degli indizi); la Corte utilizza questo principio per spiegare come gli indizi possano concorrere a formare prova sintomatica in sede cautelare.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Previsione relativa all'onere delle spese e all'obbligo di versamento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto oneri a carico del ricorrente conformemente a tale articolo.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di riesame delle misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge (ad es. mancanza o apparente motivazione): censure di mera illogicità vanno trattate con motivi diversi e richiedono la produzione degli atti.
- Quando si deduce carenza o illogicità motivazionale occorre allegare il provvedimento genetico e la richiesta del PM (e altri atti decisivi) nel ricorso, perché la Corte di Cassazione in materia di error in procedendo può esaminare direttamente gli atti solo se questi sono prodotti.
- Il tribunale del riesame ha il potere-dovere di valutare autonomamente gli elementi posti a fondamento della misura e può integrare o chiarire la motivazione purché il provvedimento originario non sia del tutto privo di vaglio critico; quindi l'assenza totale di motivazione del provvedimento genetico può comportare l'annullabilità.
- Per l'adozione del sequestro preventivo sono sufficienti indizi del reato (non è richiesta la prova o i gravi indizi di colpevolezza): le opposizioni basate su elementi contrari devono dimostrare che quegli elementi eliminano efficacemente l'attitudine indiziaria degli elementi a carico.
- La produzione di documenti contrari (es. documenti che indicherebbero pagamenti successivi o polizze di carico) non annulla automaticamente l'indizio se non dimostra in maniera chiara e immediata l'inesistenza degli indizi di reato; il documento deve essere altresì provato come acquisito e disponibile al tribunale del riesame.
- Indici quali pagamenti anticipati, ripetute e coordinate forniture tramite società intestate a nullatenenti, continuità dei rapporti commerciali con più 'cartiere' e finanziamento delle forniture dalle controparti sono elementi forti a livello indiziario per sostenere l'esistenza di un meccanismo fraudolento.
- Chi impugna deve far emergere dagli atti trasmessi al riesame eventuali omissioni decisive del tribunale: l'onere probatorio su cosa sia stato effettivamente posto all'attenzione del riesame grava sul ricorrente quando denuncia omissioni o mancati esami di prove specifiche.
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