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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8086/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna del 27/11/2020 che ha ritenuto l'imputato colpevole e disposto ammenda per reati connessi all'esercizio venatorio e al porto di armi. Il ricorso deduce: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova sul capo A (esercizio venatorio) per mancata valutazione di deposizioni (Bracchi, Cella, e dell'imputato) che avrebbero dimostrato la presenza per lavoro idraulico e l'assenza di attività venatoria; (2) vizio di motivazione sul diniego dell'oblazione (art. 162 bis) per non avere il Tribunale valutato adeguatamente la gravità del fatto; (3) vizio di motivazione sul capo C (porto di armi bianche) per non avere preso in considerazione documenti e dichiarazioni che giustificavano il possesso di machete e coltellino come strumenti di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i requisiti richiesti per dedurre il travisamento della prova in cassazione (identificazione dell'atto processuale, individuazione dell'elemento probatorio incompatibile con la sentenza, prova della verità dell'elemento e dimostrazione della sua decisività rispetto alla motivazione impugnata). Nel merito ha ritenuto insindacabile l'apprezzamento del Tribunale: l'imputato è stato controllato di notte in zona di caccia vietata, ha tentato la fuga abbandonando il veicolo con fucile e armi bianche, era munito di fucile, cartucce e accompagnato da cane; tali elementi giustificano la ricostruzione della condotta di esercizio venatorio anche se non era in atto la cattura; la giustificazione del possesso delle armi bianche successivamente addotta non è rilevante perché il "giustificato motivo" deve essere espresso al momento del controllo; sul diniego dell'oblazione il Tribunale ha motivato la gravità con il comportamento evasivo e il precedente specifico. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna al pagamento delle spese e versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12, 18 e 30, comma 1, lettera A della legge 157/1992

    Norme sul controllo e divieti relativi all'esercizio della caccia; la Corte include nell'esercizio venatorio anche le attività preliminari e la predisposizione dei mezzi per la cattura/abbattimento, valutate alla luce di circostanze di tempo e luogo.

  • art. 20 legge 110/1975

    Norma connessa alle armi da fuoco; applicata per il possesso/porto di fucile e munizioni accertati al momento del controllo.

  • art. 4 legge 110/1975

    Regola il porto di armi bianche; la Corte ricorda che il "giustificato motivo" deve essere espresso immediatamente al momento del controllo e non può essere dedotto solo a posteriori in giudizio.

  • art. 162-bis cod. pen.

    Disciplina dell'oblazione facoltativa; la Corte chiarisce che, se la domanda di oblazione è respinta per gravità del fatto, occorre specifica motivazione sulle ragioni della gravità; nel caso la motivazione è ravvisata nel comportamento del ricorrente e nel precedente specifico.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda la compilazione dei motivi in cassazione; utilizzato dalla Corte per valutare la corretta deduzione del vizio di motivazione e travisamento della prova.

  • art. 173, comma 1, dispos. att. cod. proc. pen.

    Limiti della motivazione nel ricorso in cassazione (richiesta di motivazione nei limiti strettamente necessari).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di pagamento a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per il versamento di € 3.000,00.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso (dispone modalità straordinarie di trattazione previste dal decreto).

Massime di principio

  • In cassazione il motivo che denuncia travisamento della prova deve indicare precisamente l'atto processuale, l'elemento fattuale ricavabile da quell'atto, fornire prova della sua verità e dimostrare la decisività dell'elemento rispetto alla motivazione impugnata; altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Le giustificazioni del porto di armi o armi bianche dedotte solo a posteriori in giudizio sono generalmente irrilevanti: il "giustificato motivo" rilevante è quello manifestato e verificabile al momento del controllo dalle forze dell'ordine.
  • La fuga al controllo e l'abbandono di armi/incustodite aggravano la valutazione della gravità del fatto e possono giustificare il diniego dell'oblazione o influire sulla valutazione della responsabilità.
  • La nozione di "esercizio venatorio" comprende anche attività preparatorie e comportamenti configurabili come predisposizione dei mezzi per la cattura, valutati caso per caso in relazione a tempo, luogo, presenza di armi, munizioni e cani.
  • Se si intende far valere in cassazione l'omessa o insufficiente valutazione di prove favorevoli, è necessario dimostrare che quelle prove sono decisive e avrebbero cambiato la tenuta logica dell'impianto probatorio, non limitandosi a lamentarne la mera omissione.

Testo integrale

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