Cassazione Penale, Sentenza n. 8087/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi contravvenzionali e aveva rideterminato la pena per i reati residui (violazione di sigilli, art. 349 c.p.). I motivi di ricorso lamentavano: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si trattava del reato di sottrazione o asportazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.) e non di violazione di sigilli (art. 349 c.p.); 2) prescrizione del reato del 26 giugno 2013 e, perciò, errata applicazione della continuazione e aumento di pena; 3) mancata, contraddittoria e illogica motivazione sull'applicazione della recidiva e sulla maggiore pericolosità del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretto l'accertamento di fatto della sentenza impugnata secondo cui erano stati apposti i sigilli sulla cava e sui macchinari e che il ricorrente aveva ripreso l'attività utilizzando i mezzi sigillati; pertanto la fattispecie corretta è quella di violazione di sigilli (art. 349 c.p.) e non di art. 334 c.p. Ha altresì confermato che il termine di prescrizione del reato del 26 giugno 2013 non era maturato alla data della sentenza di appello, avendo rilevato la sospensione dei termini per il periodo connesso al COVID-19. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla recidiva, osservando che l'onere motivazionale può essere assolto anche implicitamente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349 cod. pen.
Disciplina la violazione di sigilli; integra il reato quando sono stati apposti sigilli sulla cosa sequestrata e si riprende l'attività o si riutilizza il bene anche senza ledere materialmente il sigillo
art. 334 cod. pen.
Sanziona la sottrazione o dispersione di cose sottoposte a sequestro; si applica di regola quando non è possibile l'apposizione di sigilli o quando vi è asportazione fisica dei beni sequestrati
art. 354 cod. proc. pen.
Regola il sequestro preventivo e la possibilità di apporre sigilli; la presenza dei sigilli è fattore determinante per la qualificazione del reato come violazione di sigilli
art. 81 cod. pen.
Riguarda la continuazione di reati e l'aumento di pena in caso di più reati commessi con modalità tali da configurare continuazione; il ricorso contestava l'applicazione della continuazione per prescrizione di un reato
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione per i reati, che si usa nel calcolo complessivo della prescrizione
art. 161 cod. pen.
Indica le modalità di computo dei termini di prescrizione e il cumulo dei termini per più reati, rilevante nel calcolo della prescrizione del reato contestato
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma richiamata in relazione al trattamento del ricorso; nel testo il ricorso è stato trattato ex art. 23 comma 8 del DL 137/2020, relativo a deroghe o procedimenti speciali in periodo emergenziale
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o altre cause di non punibilità; la Corte ha rilevato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause di non punibilità sopravvenute
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- La distinzione fra art. 349 c.p. (violazione di sigilli) e art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro) dipende essenzialmente dalla materiale apposizione dei sigilli: se i sigilli sono presenti e si riprende l'attività o si riutilizza il bene, opera l'art. 349; se i sigilli non sono apposti e si sottraggono o disperdono i beni, opera l'art. 334.
- Il semplice riutilizzo del bene sottoposto a sequestro o la ripresa dell'attività con mezzi sigillati integra la violazione di sigilli anche se non si danneggia materialmente il sigillo, purché siano stati posti a impedire la prosecuzione illegittima dell'attività.
- Nella determinazione della prescrizione occorre tener conto di sospensioni legislative straordinarie (ad esempio quelle legate all'emergenza COVID) che prolungano i termini e possono rendere non prescritti reati altrimenti maturi.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione ma questa può emergere implicitamente dalla motivazione negativa sulle circostanze attenuanti generiche e dall'analisi dei precedenti del reo.
- In sede di Cassazione un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile, con condanna a spese e somme in favore della Cassa delle ammende; in tal caso non si procede a valutazioni su eventuali cause di non punibilità sopravvenute successivamente alla sentenza impugnata.
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