Cassazione Penale, Sentenza n. 8092/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 2.384.161,85, contestando: 1) vizio di motivazione circa la sua responsabilità e la mancanza di indici probatori tali da ritenere la sua consapevolezza nella frode carosello (sottolineando pagamenti tracciati, rapporti commerciali anteriori con i fornitori, prassi di pagamento anticipato e assenza di elementi anomali); 2) violazione dell'art. 240 cod. pen. per difetto di proporzionalità e applicazione impropria del principio di solidarietà, lamentando il sequestro di tutti i beni degli indagati senza verifica della sproporzione tra beni sequestrati e presunto profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione idonea e non meramente apparente, che non risultassero omessi esami di punti decisivi evincibili dagli atti a disposizione del riesame e che, in fase cautelare, siano sufficienti indizi di reato (non i gravi indizi di colpevolezza). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo la quale il profitto dell'associazione è autonomo e sommabile ai profitti dei reati-fine e che ciascun associato è chiamato a rispondere del profitto dell'associazione dal momento della sua adesione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato. Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5, 8 e 10-ter
Norme che disciplinano i reati tributari e, in particolare, l'art. 10-ter individua la soglia di rilevanza penale per l'evasione IVA nelle frodi carosello; la Corte accetta la qualificazione dei fatti come frodi carosello ai fini del sequestro preventivo
Codice penale, art. 416
Riferimento all'associazione per delinquere; la Corte condivide la valutazione del Tribunale circa l'esistenza di un sodalizio stabile e organizzato, la cui attività genera un profitto confiscabile
Legge n. 146 del 2006, art. 3
Norma che prevede l'aggravante per reati commessi avvalendosi di metodologie tipiche della criminalità organizzata o con finalità associative; richiamata per la qualificazione aggravata del delitto associativo
Codice di procedura penale, artt. 322-bis e 324
Norme che regolano il procedimento cautelare reale e il riesame: l'ordinanza impugnata è stata adottata in base a queste disposizioni; sulla loro base è ammesso il riesame ma il ricorso per cassazione contro l'ordinanza è limitato ai vizi di legge
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le ordinanze del riesame è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso che allegava solo una diversa valutazione degli indizi
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Regola metodologica sull'apprezzamento degli indizi; la Corte osserva che combinare indizi porta a superare l'ambiguità ma che non è consentito, in sede cautelare, trasformare gli indizi in prova piena
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, incluse le spese e il contributo alla Cassa delle Ammende; applicato dalla Corte per fissare euro 3.000,00
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Riferimento alla possibilità di censurare l'illogicità manifesta della motivazione tramite specifico motivo di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge (ammissibile) e mera diversa interpretazione degli indizi (non sufficiente)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze del riesame è ammesso solo per violazione di legge: non è uno spazio per riequilibrare valutazioni probatorie o proporre una lettura alternativa degli indizi
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la cognizione è cautelare: sono sufficienti indizi di reato e non è richiesto l'accertamento definitivo della colpevolezza
- Per impugnare con successo una decisione di riesame occorre dimostrare omissioni di motivazione o errori di diritto evidenti, allegando agli atti gli elementi indiziari decisivi che si pretende non siano stati considerati
- Nelle frodi carosello e nei casi di associazione per delinquere il cosiddetto "profitto dell'associazione" può essere determinato e sommato ai profitti dei reati-fine, e gli aderenti possono essere chiamati a rispondere di quella quota in sede cautelare
- Le doglianze di buona fede del cliente-acquirente devono essere supportate da elementi concreti e documentali che neutralizzino, con immediatezza, gli indizi accusatori; mere affermazioni alternative di interpretazione dei fatti non sono sufficienti in sede cautelare
- Le contestazioni di sproporzione tra beni sequestrati e profitto contestato richiedono una puntuale indicazione e quantificazione degli elementi patrimoniali e del rapporto con il profitto contestato; la genericità della censura è inefficace
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