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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8091/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20-21 aprile 2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame del decreto del GIP del 19/03/2021 con cui era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di Euro 2.384.161,85 ritenuti profitto di frodi fiscali (artt. 2, 5, 8 e 10-ter d.lgs. 74/2000) e del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 c.p., aggravato dall'art. 3 legge 146/2006). Il ricorrente deduceva mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto al suo coinvolgimento e alla qualifica di "amministratore di fatto" dell'impresa della moglie, nonché erronea applicazione dell'art. 110 c.p.; contestava l'idoneità probatoria dell'indizio costituito dall'indicazione sulla pagina Facebook dell'impresa del numero di utenza a lui formalmente intestata, sostenendo che l'utenza era in uso alla moglie e lamentando l'inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti nella fase di legittimità (in cassazione contro ordinanze cautelari reali è consentita solo la censura per violazione di legge). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto i vizi di motivazione rilevanti ai sensi di legge (mancanza o motivazione meramente apparente) e che la censura prospettata (illogicità/insufficienza degli indizi) fosse inammissibile in questa sede. Ha inoltre confermato la correttezza del ragionamento del Tribunale circa la rilevanza dell'indicazione dell'utenza come elemento indiziario e ha escluso l'inversione dell'onere della prova: in sede di sequestro preventivo sono sufficienti indizi, e l'onere di provare circostanze che neutralizzino l'indizio spetta al ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono state poste a carico del ricorrente le spese del procedimento e un versamento alla Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Le disposizioni indicano i delitti fiscali posti a fondamento del sequestro quale profitto illecito; l'art. 10-ter individua la soglia di rilevanza penale dell'evasione IVA utilizzata per valutare la gravita' delle condotte.

  • codice penale

    Art. 416 (associazione di tipo mafioso) è richiamato per l'aggravante dell'associazione; l'art. 110 c.p. disciplina il concorso di persone nel reato, tema sollevato dal ricorrente in ordine alla sua partecipazione.

  • legge n. 146 del 2006

    Aggravante applicata all'art. 416 c.p. per la specifica integrazione dell'associazione di tipo mafioso.

  • codice di procedura penale

    artt. 322-bis, 324, 325, 616, 192 (comma 2)

    Art. 322-bis e 324 disciplinano l'emissione e il riesame delle misure cautelari reali; art. 325 regola i limiti del ricorso per cassazione (ammissibilità solo per violazione di legge contro ordinanze di sequestro); art. 192 c.p.p. (comma 2) stabilisce la regola metodologica sull'apprezzamento degli indizi e la necessità di superare l'ambiguità indicativa; art. 616 consente l'addebito delle spese per inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione contro ordinanze di riesame di misure cautelari reali è ammissibile solo la censura per violazione di legge: l'osservazione di mera illogicità della motivazione è, di regola, inammissibile se non configurabile come totale mancanza o motivazione meramente apparente nei termini di legge.
  • In sede cautelare reale (sequestro preventivo) la valutazione si basa sugli indizi: non è richiesto l'accertamento definitivo della colpevolezza, ma la presenza di un fatto indiziante idoneo a giustificare la misura; la prova piena resta riservata al giudizio di merito.
  • Un elemento indiziario di per sé ambiguo (es. un numero di telefono formalmente intestato) conserva efficacia probatoria salvo che il soggetto indagato dia una prova precisa e immediatamente idonea a neutralizzarlo; il semplice contraddittorio generico non annulla l'indizio in sede cautelare.
  • Non costituisce inammissibile inversione dell'onere della prova l'obbligo, per il ricorrente, di dimostrare circostanze che rendano irrilevante l'indizio quando la formale situazione lascia ragionevoli presunzioni a livello indiziario.
  • Per contestare efficacemente un provvedimento cautelare in sede di legittimità occorre individuare e dedurre specifiche violazioni di diritto o la mancanza assoluta di motivazione secondo i parametri già delineati dalla giurisprudenza; le critiche di merito sull'apprezzamento degli elementi di fatto sono in gran parte precluse.

Testo integrale

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