Cassazione Civile, Sentenza n. 22426/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Briamonte impugna la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva accolto il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine di Torino contro la delibera del Consiglio distrettuale di disciplina che aveva applicato all'avv. Briamonte un "richiamo verbale" nella fase preliminare del procedimento disciplinare. Il ricorrente deduceva che il regolamento CNF (art. 33 e art. 14, comma 4-bis) e il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.) escludessero la legittimazione del COA a impugnare provvedimenti emessi nella fase istruttoria preliminare, riservando alla sola parte incolpata la facoltà di opposizione al richiamo verbale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il "richiamo verbale", pur non essendo sanzione disciplinare, costituisce un provvedimento afflittivo che presuppone l'accertamento di un illecito deontologico e che, quindi, è impugnabile dinanzi al CNF da parte del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto (per "ogni decisione"). La Corte ha richiamato la disciplina della legge n. 247/2012 (art. 61) e il regolamento CNF n. 2/2014 (art. 14 e art. 33) ritenendo che la facoltà di impugnazione del COA non sia limitata ai soli atti della fase decisionale e che l'applicazione del richiamo verbale in fase preliminare non escluda il controllo del CNF. Rigettato il ricorso; niente pronuncia sulle spese per assenza di difesa del COA in Cassazione; disposta l'applicazione delle norme sul contributo unificato.
Norme richiamate
legge n. 247 del 2012, art. 61
Stabilisce che avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al CNF da parte dell'incolpato (in caso di affermazione di responsabilità) e, per ogni decisione, da parte del Consiglio dell'Ordine, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale. La Corte ha interpretato questa norma in senso estensivo includendo anche il provvedimento di richiamo verbale tra le "decisioni" impugnabili.
regolamento CNF n. 2/2014, art. 14, commi 2-bis e 4-bis
Disciplina l'applicazione del richiamo verbale nella fase preliminare e la possibilità per l'incolpato di opporsi chiedendo l'istruttoria. La Corte ha ritenuto che tali previsioni non escludono la legittimazione del Consiglio dell'Ordine a impugnare il provvedimento davanti al CNF.
regolamento CNF n. 2/2014, art. 33, comma 2, lett. b)
Attribuisce al Consiglio dell'Ordine la facoltà di proporre ricorso avverso "ogni decisione" del Consiglio distrettuale di disciplina. La Corte ha fatto leva su questa formulazione per confermare l'ammissibilità del ricorso del COA contro il richiamo verbale.
art. 568 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato dal ricorrente per sostenere il principio di tassatività delle impugnazioni; la Corte ha però ritenuto che l'ordinamento disciplinare forense, alla luce della legge e del regolamento, consenta il ricorso del COA.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma invocata come parametro di legge per la censura di legittimità; la Corte ha dichiarato il motivo infondato alla luce dell'interpretazione delle norme disciplinari e regolamentari.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Previsione normativa sul contributo unificato: la Corte ha rilevato che, essendo il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e rigettato, sussistono gli presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato.
Cass., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16993 (giurisprudenza citata)
Precedente delle Sezioni Unite secondo cui il Consiglio dell'Ordine è legittimato ad impugnare davanti al CNF anche il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio distrettuale di disciplina. La Corte ha ritenuto questo precedente coerente e favorevole all'interpretazione che estende la facoltà di impugnazione del COA alle decisioni preliminari come il richiamo verbale.
Massime di principio
- Il "richiamo verbale", pur non essendo sanzione disciplinare, è atto afflittivo che presuppone l'accertamento di un illecito deontologico e può essere impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense.
- Il Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'avvocato ha legittimazione a proporre ricorso avverso "ogni decisione" del Consiglio distrettuale di disciplina, inclusi provvedimenti adottati nella fase preliminare come il richiamo verbale.
- Le disposizioni del regolamento CNF (art. 14 e art. 33) e la legge professionale (art. 61 legge 247/2012) devono essere interpretate in modo da consentire il controllo centrale sull'operato degli organi disciplinari distrettuali, a tutela della deontologia professionale.
- L'esistenza di un rimedio specifico riservato all'incolpato (opposizione al richiamo verbale) non esclude che terzi legittimati (COA, P.M., Procuratore Generale) possano impugnare il provvedimento avanti al CNF se ritengono che la definizione anticipata sia impropria.
- Pratica consigliata: se il Consiglio dell'Ordine ritiene che un richiamo verbale non sia adeguato rispetto alla gravità della condotta, può e deve valutare l'impugnazione avanti al CNF; l'incolpato, invece, mantiene la facoltà di opposizione per ottenere l'istruttoria ordinaria.
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