Cassazione Civile, Sentenza n. 22295/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR Toscana che aveva ritenuto legittimi tre avvisi di accertamento rettificativi del classamento catastale di 40 unità immobiliari nel comune di Pontassieve. I contribuenti sostenevano che gli immobili erano costruzioni rurali appartenenti all'azienda agricola e dovevano essere classificati nella categoria D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola), mentre l'Ufficio li aveva riclassificati in categorie urbane (A3/A4 per le abitazioni e C2/C6 per depositi/rimesse). In primo grado la CTP aveva annullato gli avvisi per difetto di motivazione; la CTR aveva invece riformato ritenendo legittimi gli avvisi, motivando anche con argomenti relativi all'efficacia delle rettifiche catastali a seguito di notifica (art. 74 L. 21/11/2000, n.342) e alla decorrenza degli effetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza della CTR per omessa pronuncia e per una motivazione non pertinente rispetto alle questioni effettivamente dedotte dalle parti (violazione dell'art. 112 c.p.c.). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, perché esamini le effettive ragioni dedotte in appello dai contribuenti (in particolare il difetto di motivazione degli avvisi e il classamento come costruzioni rurali). Ha disposto altresì che il giudice del rinvio liquidi le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
l'art. 74, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342 ha introdotto a decorrere dal 10 gennaio 2000 l'obbligo della notificazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali; solo dalla loro notifica decorrono i termini per l'impugnazione
La CTR aveva ritenuto che la notifica delle rettifiche catastali determini la decorrenza dei termini di impugnazione e limiti le richieste per annualità precedenti; la Cassazione osserva però che tale questione non era stata posta dalle parti e non poteva costituire base della decisione.
art. 112 c.p.c.
violazione dell'art. 112 c.p.c.
La Corte interpreta l'art. 112 c.p.c. richiamando il principio per cui il giudice deve pronunciarsi sulle questioni poste dalle parti: l'omessa pronuncia su questioni decisive costituisce vizio che determina cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
i motivi di cassazione sono dedotti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 (e n. 3) c.p.c.
Gli artt. indicati sono stati invocati per censurare sia la violazione di norme processuali (n.4) sia errori di diritto e di motivazione (n.3); la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omessa pronuncia e alla mancanza di pertinenza logica della motivazione.
art. 132 c.p.c.
violazione in relazione all'art. 132 c.p.c.
Il motivo denunciava illogicità e non pertinenza della sentenza rispetto alle questioni dedotte; la Corte ha accolto la censura nella parte in cui evidenzia la discrepanza tra motivazione e oggetto del giudizio.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamata in relazione al dovere di correttezza e di trasparenza dell'azione amministrativa; i ricorrenti lamentavano la carenza motivazionale degli atti impositivi, questione che dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Riferimento al principio generale del diritto amministrativo circa l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha rilevato che il giudizio sulla legittimità della motivazione degli avvisi non è stato deciso e dovrà essere valutato dal giudice di rinvio.
art. 9 del r.d. n. 577 (richiamato dai contribuenti)
art. 9 del r.d. n. 577 del 1993 (richiamato dai contribuenti in relazione alle costruzioni rurali)
La norma è stata evocata dai contribuenti per sostenere che gli immobili sono costruzioni rurali con classamento D10; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito e ha rimesso la valutazione alla CTR in sede di rinvio.
art. 9, comma 3 bis, L. 1993, n. 557 e art. 1, commi 4 e 5, del d.p.r. 1998, n. 139
art. 9, comma 3 bis, L. 1993, n. 557 e 1, comma 4 e 5, del d.p.r. 1998, n. 139
Citate dai ricorrenti in relazione al regime delle costruzioni rurali e del classamento; la Corte non ha deciso sul contenuto di tali norme nel merito, rimandando l'esame.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve decidere sulle questioni effettivamente sollevate dalle parti: motivazioni e argomentazioni addotte dal giudice su temi non dedotti possono costituire omessa pronuncia e portare a cassazione.
- L'omessa pronuncia su un punto essenziale per la decisione (art. 112 c.p.c.) è un vizio formale che giustifica la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Nel giudizio tributario, la contestazione del difetto di motivazione degli avvisi di accertamento è rilevante e, se fondata, può determinare l'annullamento dell'atto; il giudice di merito deve valutare specificamente la motivazione fornita dall'Ufficio.
- Le questioni tecniche di classamento catastale (es. qualificazione come costruzione rurale e inquadramento nelle categorie catastali) richiedono un esame puntuale dei fatti e delle norme tecniche applicabili; tali profili possono essere rimessi anche all'istruttoria di merito alla Commissione tributaria.
- La notifica delle rettifiche catastali e la decorrenza degli effetti è questione rilevante (ai fini dei termini di impugnazione e dell'eventuale pretesa su annualità pregresse), ma non può essere valutata dal giudice se non è stata posta dalle parti nel processo.
- In caso di contrasto tra la motivazione e il dispositivo o se emergono questioni non pertinenti, è opportuno, per il contribuente, dedurre espressamente in giudizio tutti i profili di diritto e di fatto che ritiene decisivi (inclusa la tempestiva notifica e la qualificazione catastale), onde evitare decisioni fondate su ragioni non contestate.
- Se la sentenza di merito è cassata e la causa rinviata, il nuovo giudice deve esaminare le questioni sostanziali lasciate irrisolte e provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità come disposto dalla Corte di cassazione.
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