Cassazione Civile, Sentenza n. 22289/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
ALPITEL impugnava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione in ordine alla richiesta di rimborso delle tasse di concessione governativa pagate per la telefonia mobile in abbonamento nei tre anni precedenti, deducendo l'illegittimità della tassa sotto molteplici profili: interpretazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, presunta abrogazione o inapplicabilità della norma alla telefonia mobile alla luce del Codice delle comunicazioni elettroniche e di norme comunitarie (Direttive 1999/5/CE, 2002/19-20-21/CE, 2009/136/CE), violazione dei principi costituzionali (art. 3 e capacità contributiva), e affermazione che il contratto di abbonamento non può sostituire un provvedimento amministrativo autorizzatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso non notificata e non accettata dalla controparte, dunque priva dei requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.; per tale motivo non è stato esaminato il merito delle questioni sostanziali. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, e ha osservato che non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia.
Norme richiamate
art. 21 Tariffa allegata al d.P.R. 1972 n. 641
"Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione"
Le Sezioni Unite e la Corte hanno interpretato la disposizione nel senso che la tassa riguarda l'impiego di apparecchi terminali per il servizio radiomobile e che il contratto di abbonamento può costituire, di per sé, la 'licenza' soggetta a tassazione.
art. 2, comma 4, d.l. n. 4/2014, conv. L. n. 50/2014
Norma di interpretazione autentica invocata dalla ricorrente; i giudici di merito e la Corte hanno ritenuto che detta norma chiarisce l'applicabilità della tassa ai contratti di abbonamento, sebbene qui la questione sia rimasta non decisa nel merito per ragioni processuali.
Direttive 1999/5/CE; 2002/19/CE; 2002/20/CE; 2002/21/CE; 2009/136/CE
La ricorrente sosteneva che la disciplina comunitaria esclude l'applicazione della tassa ai telefoni cellulari; invece la giurisprudenza nazionale e la CGUE (vedi sentenza del 17/9/2015) hanno ritenuto che le direttive non ostano ad una normativa nazionale che assoggetti a tassa l'impiego di terminali in contesto di abbonamento.
d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
Rilevato come quadro normativo di riferimento: la Corte e i giudici di merito hanno ritenuto che il Codice non abbia abrogato la materia fiscale relativa alla tassa di concessione governativa né impedisca la sua applicazione agli abbonamenti.
La ricorrente sosteneva che le disposizioni attuative della Direttiva 1999/5 fossero di specialità tali da escludere l'applicazione della tassa; i giudici hanno invece ritenuto che ciò non escluda la tassazione applicata agli abbonamenti.
Richiamato nella discussione circa la necessità di un provvedimento amministrativo autorizzatorio; la giurisprudenza ha interpretato l'uso dell'abbonamento come sostitutivo di un provvedimento specifico nel contesto della tassazione.
sentenza CGUE del 17/9/2015
"vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa..."
La Corte di giustizia ha affermato che le direttive europee in materia di apparecchi radio e terminali non impediscono l'esistenza di una normativa nazionale che applichi una tassa sulle licenze/impieghi di terminali in contratti di abbonamento.
Richiamato per i requisiti formali della rinuncia: la mancata notificazione e la mancata accettazione da parte della controparte rendono la rinuncia inefficace e determinano, in questo caso, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002
Prevede un ulteriore contributo unificato per il ricorrente soccombente; la Corte precisa che tale sanzione non si applica in caso di rinuncia al ricorso, essendo destinata ai casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità.
art. 3 Costituzione
Invocato dalla ricorrente per violazione del principio di uguaglianza e della capacità contributiva; la Corte non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
d.m. n. 33 del 1990; art. 15 disp. att. legge
Richiamati dalla ricorrente con argomento di abrogazione di norme secondarie; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta inammissibilità.
Massime di principio
- Una rinuncia al ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali (ad es. notificazione e, dove richiesto, accettazione) previsti dall'ordinamento; una rinuncia irregolare può determinare l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse e impedire la decisione sul merito.
- La giurisprudenza di legittimità e la CGUE hanno stabilito che, in più decisioni, il contratto di abbonamento per la telefonia mobile può essere considerato idoneo a sostituire una 'licenza' o autorizzazione ai fini dell'applicazione della tassa di concessione governativa; pertanto, le censure che si basano solo sull'assenza di un provvedimento amministrativo specifico spesso non sono decisive.
- Le questioni di compatibilità tra norme fiscali nazionali e direttive europee richiedono un'analisi puntuale: la semplice esistenza di direttive tecniche o di settore non comporta automaticamente l'impossibilità per lo Stato membro di applicare imposte o tasse sulla base di normative nazionali, salvo diretto contrasto normativo.
- Dal punto di vista processuale, la rinuncia intervenuta in prossimità dell'udienza può comportare l'addebito delle spese alla parte che ha promosso il giudizio, perché il procedimento è stato comunque determinato dalla sua iniziativa.
- La previsione di sanzioni economiche speciali (es. ulteriore contributo unificato) è di stretta interpretazione e non si applica automaticamente nei casi di rinuncia formale che non rientrano nelle fattispecie tipiche indicate dalla norma.
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