Cassazione Civile, Sentenza n. 22293/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale (con sanzioni) connesso all'atto di istituzione del trust del 12/02/2013. L'Ufficio aveva ritenuto che la costituzione del vincolo di destinazione (trust) integrasse il presupposto impositivo per l'applicazione delle imposte in misura proporzionale e avesse determinato la base imponibile con parametri OMI; il ricorrente ha contestato tale qualificazione sostenendo che l'atto istitutivo non determina uno spostamento definitivo di ricchezza (la disponibilità è temporanea e strumentale) e che, se tassa dovesse applicarsi, la base imponibile doveva essere calcolata sul valore catastale e dovevano essere considerate le franchigie parentali (genitori-figli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del trustee, ha cassato la sentenza della C.T.R. Lombardia e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario. La Corte ha ritenuto che la costituzione del vincolo di destinazione (atto istitutivo/dotazione del trust) non costituisce autonomo e sufficiente presupposto impositivo per l'imposta sulle successioni e donazioni né per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Le formalità di segregazione dei beni nel trust non giustificano l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale, le quali, all'atto di dotazione, devono essere considerate eventualmente nei termini di imposta fissa; l'imposta sulle donazioni si applica, se del caso, al momento dell'effettivo e definitivo trasferimento patrimoniale ai beneficiari (se si tratta di liberalità). Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006
La norma amplia l'ambito soggettivo dell'imposta sulle successioni e donazioni includendo liberalità realizzate tramite vincoli di destinazione; la Corte interpreta però che il mero atto di istituzione/dotazione del trust non costituisce di per sé un immediato e definitivo arricchimento imponibile: l'imposta sulle donazioni è applicabile solo al momento dell'effettivo e stabile trasferimento ai beneficiari
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2 e art. 10
art. 2, comma 2, e art. 10, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Riguarda le imposte ipotecarie e catastali; la Corte ricorda che l'atto di dotazione del trust è atto che non implica trasferimento di proprietà pieno e definitivo e dunque le imposte ipotecarie e catastali all'atto di dotazione sono da considerare nella misura fissa prevista per atti che non importano trasferimento di proprietà, non nella misura proporzionale prevista per trasferimenti effettivi
D.P.R. 131/1986 (Tariffa allegata)
art. 11 parte prima; art. 4 parte seconda (Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986)
Richiamata relativamente alla determinazione dell'applicazione delle imposte di registro e della misura (fissa vs proporzionale) per l'atto di dotazione del trust
d.lgs. n. 346 del 1990
d.lgs. n. 346 del 1990 (richiamato nel dibattito interpretativo)
Citato nel contesto dell'evoluzione interpretativa: la Corte segnala che il nuovo richiamo normativo non impone automaticamente tassazione dell'atto istitutivo del trust senza considerare la nozione di capacità contributiva e l'effettivo arricchimento
Costituzione - artt. 3 e 53
Invocate come principio-guida: il sistema tributario deve rispettare i principi di uguaglianza e di capacità contributiva; la tassazione richiede un oggettivo e ragionevole collegamento con una capacità contributiva reale e non meramente formale
art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3
art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3
Norma processuale richiamata dal ricorrente quale motivo di impugnazione per violazione di norme costituzionali e tributarie (denuncia di violazione di norme di legge)
Massime di principio
- La costituzione di un trust (atto istitutivo/dotazione) non costituisce automaticamente e di per sé un presupposto impositivo per l'imposta sulle successioni e donazioni: è necessario un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari perché scatti l'imposta sulle donazioni.
- Le imposte ipotecaria e catastale relative all'atto di dotazione del trust tendono ad essere trattate in misura fissa (per atti che non importano trasferimento di proprietà pieno e definitivo) e non in misura proporzionale, quando il conferimento è limitato, temporaneo o soggetto a vincolo di destinazione.
- Se e quando si verifica la liquidazione o l'effettivo trasferimento ai beneficiari (soprattutto se trattasi di liberalità), in quella fase si valuta la sussistenza dell'imposta sulle donazioni e l'applicabilità delle misure proporzionali; in tale momento vanno considerate base imponibile, eventuali esenzioni/franchigie e modalità di valutazione richieste dalla norma.
- La qualificazione fiscale dipende dalla natura concreta del trust: auto-dichiarato (segregativo) vs trust con effettivo trasferimento al trustee; va esaminata la concreta economicità dell'operazione (se c'è arricchimento effettivo e definitivo) e lo scopo dell'atto.
- Nel contenzioso, quando viene contestata la determinazione della base imponibile (es. uso di parametri OMI vs valore catastale), tale questione diventa rilevante solo se e quando il presupposto impositivo si è concretamente verificato; in assenza di trasferimento definitivo la controversia sulle modalità valutative può essere assorbita.
- Per chi pianifica o contesta fiscalmente un trust: documentare la natura temporanea/strumentale del patrimonio conferito, distinguere gli effetti dell'atto istitutivo da quelli delle successive attribuzioni ai beneficiari e predisporre calcoli fiscali distinti per la fase di dotazione e per la fase di distribuzione finale.
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