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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22297/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Sicilia che aveva confermato la decisione della CTP accogliendo il reclamo della contribuente avverso la pubblicazione nell'albo pretorio del verbale di delimitazione del demanio e il conseguente aggiornamento degli atti catastali: a seguito di verificazione straordinaria è stato frazionata la particella n. 317 (intestata alla contribuente) creando la particella n. 4374 con riduzione della precedente. L'Agenzia deduce principalmente la mancata giurisdizione del giudice tributario (sostenendo che si tratti di questione di demanialità da devolvere al giudice ordinario) e contesta che pronunce pregresse riguardanti la delimitazione nella stessa località non possano costituire giudicato esterno vincolante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la competenza del giudice tributario perché la controversia riguarda l'impugnazione di una modifica catastale che incide sull'estensione della particella e dunque rientra nelle materie attribuite alla giurisdizione tributaria (art. 2, comma 2 e art. 19, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 546/1992). Ha inoltre confermato il convincimento dei giudici di merito che non era possibile il frazionamento operato e ha considerato rilevanti le precedenti pronunce locali che sostenevano la natura privata del terreno. Non essendovi provvedimento di accertamento della demanialità ai sensi dell'art. 829 c.c., la modifica catastale impugnata non incide sulla titolarità del bene. Spese legali a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2

    Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale

    La Corte ha interpretato questa norma come attribuzione al giudice tributario della competenza sulle impugnazioni delle operazioni catastali che incidono su estensione e attribuzione delle rendite, quindi sulla modifica catastale impugnata compete al giudice tributario

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. f)

    Conferma che sono impugnabili innanzi al giudice tributario gli atti relativi alle operazioni catastali indicate dall'art. 2, comma 2; giustifica la devoluzione della causa al giudice tributario

  • r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modifiche (art. 10 l. n. 679/196)

    Regolano le operazioni di verificazione straordinaria delle mappe catastali; la nota della Direzione Centrale che richiama tali norme prevedeva la competenza del giudice tributario per i ricorsi avverso i risultati di tali verificazioni

  • codice della navigazione, art. 32

    La Corte ha escluso che la controversia rientri nelle procedure speciali di delimitazione del demanio marittimo disciplinate dall'art. 32, ritenendo invece che si tratti di normale contestazione di operazione catastale

  • codice civile, art. 829

    Richiamato per affermare che non è stato adottato un provvedimento che accerti la demanialità del bene ai sensi dell'art. 829 c.c.; in assenza di tale provvedimento la modifica catastale non incide sulla titolarità

  • c.p.c., art. 360, comma 1, n. 3

    Norma richiamata come prospettato motivo di cassazione dall'Agenzia (violazione di legge) ma non ritenuta fondata dalla Corte

  • c.c., art. 2909

    Richiamato dall'Agenzia per contestare l'efficacia preclusiva delle sentenze pregresse; la Corte ha ritenuto che il merito abbia accertato fatti (impossibilità del frazionamento) non suscettibili di nuovo esame in sede di legittimità

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda la contestazione di una variazione o rettifica degli atti catastali (intestazione, delimitazione, estensione, classamento, rendita), la giurisdizione spetta generalmente al giudice tributario (d.lgs. n. 546/1992 art.2 e art.19).
  • La semplice pubblicazione in albo o l'aggiornamento catastale non modifica la titolarità del bene se non è accompagnata da un provvedimento amministrativo che dichiari la demanialità ai sensi dell'art. 829 c.c.; quindi azioni su titolarità/demanialità richiedono provvedimenti specifici.
  • Se l'obiettivo della domanda è ottenere la modifica delle risultanze catastali (per adeguare mappe e rendite), la causa va proposta in sede tributaria anche se la questione tocca confini o delimitazioni che in altro contesto potrebbero essere trattate dal giudice ordinario.
  • Sentenze pregresse che hanno già determinato la delimitazione o la natura privata/pubblica di aree nella stessa località possono essere rilevanti e ostare a nuovi frazionamenti o ricarteggiamenti se il merito accerta fatti conformi a quelle pronunce.
  • In situazioni analoghe, chi contesta dovrebbe verificare se esista un provvedimento formale di demanialità: in assenza di esso la strada processuale preferibile è l'impugnazione catastale davanti al giudice tributario; chi agisce per accertare la demanialità deve mirare invece ad ottenere l'atto amministrativo o il suo riconoscimento in sede ordinaria.

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