Cassazione Civile, Ordinanza n. 07572/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza in ambito tributario avente ad oggetto l'esecuzione di una precedente sentenza che aveva condannato l'agente della riscossione alla rifusione delle spese processuali, liquidate in favore della contribuente con distrazione al difensore antistatario. Il giudice di secondo grado, pur dichiarando cessata la materia del contendere perché l'importo dovuto era stato poi corrisposto mediante assegno circolare, ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice non avrebbe pronunciato sull'ottemperanza al giudicato e sulla soccombenza virtuale dell'agente della riscossione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere il giudice disposto la compensazione delle spese senza una motivazione idonea sulla soccombenza virtuale. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice dell'ottemperanza aveva comunque compiuto una valutazione di soccombenza virtuale, sebbene poi ritenuta giuridicamente errata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel processo tributario, dopo la riforma del 2015, la sentenza che condanna l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese in favore del contribuente costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile senza attendere il giudicato e senza necessità di messa in mora; pertanto è erronea la motivazione che giustifica la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza sulla base del fatto che la diffida sia stata notificata dopo il ricorso, trattandosi di adempimento superfluo. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione al capo relativo alle spese del giudizio di ottemperanza, ritenendo erronea la motivazione sulla compensazione perché fondata su un rilievo giuridicamente inconferente, cioè la tardività della messa in mora rispetto alla proposizione del ricorso, non richiesta nel caso di specie. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
consente alla parte di difendersi personalmente in qualità di avvocato, come avvenuto nel caso esaminato.
evoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è stata dedotta ma esclusa dalla Corte quanto al primo motivo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere presente e giuridicamente corretta; la compensazione delle spese è stata censurata per motivazione erronea in diritto.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplina le spese nel processo tributario; la Corte ribadisce che le "gravi ed eccezionali ragioni" per la compensazione devono essere esplicitate e non possono essere fondate su presupposti illogici o giuridicamente errati.
art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di spese processuali al contribuente o al difensore antistatario dopo la notifica della sentenza.
art. 69, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
stabilisce che la sentenza di condanna al pagamento delle spese in favore del contribuente costituisce titolo esecutivo e può essere azionata in ottemperanza senza attendere il giudicato e senza formale costituzione in mora.
art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 15 per affermare l'immediata esecutività del capo relativo alle spese in favore del contribuente.
art. 70, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è la regola generale sul giudizio di ottemperanza, che richiede di regola il passaggio in giudicato e la previa messa in mora; nel caso concreto la Corte precisa che tale regola non si applica al recupero delle spese liquidate in favore del contribuente.
art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede la motivazione su gravi ed eccezionali ragioni, sindacabile se illogica o giuridicamente errata.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
prevede che le spese liquidate a favore dell'amministrazione finanziaria possano essere riscosse solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, evidenziando la diversità di regime rispetto alle spese riconosciute al contribuente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente in relazione a violazioni di legge e vizi di motivazione/nullità della sentenza.
art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
disposizione transitoria che rende applicabile la novella al processo tributario a decorrere dal 10 giugno 2016.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l'indicazione del nuovo giudice di rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
il principio di provvisoria esecutività della sentenza civile è esteso, per effetto della riforma, al capo sulle spese nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza che condanna l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese in favore del contribuente o del difensore antistatario è immediatamente esecutiva e può essere azionata con il giudizio di ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato.
- Per le spese liquidate in favore del contribuente non è necessaria la formale costituzione in mora ai fini dell'azione esecutiva in ottemperanza, quando sia decorso il termine di pagamento previsto dalla legge.
- La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione che individui gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione basata su un presupposto giuridicamente irrilevante o erroneo non è idonea a sorreggerla.
- Nel giudizio definito con cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese va effettuato secondo la soccombenza virtuale, ossia valutando quale sarebbe stato l'esito della domanda se il processo fosse proseguito.
- Il controllo di legittimità sul governo delle spese è ammissibile quando il giudice abbia violato il principio di soccombenza o abbia fondato la compensazione su ragioni illogiche o giuridicamente errate.
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