Cassazione Penale, Sentenza n. 15868/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/06/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto l'applicazione della continuazione tra due sentenze di condanna emesse in rito abbreviato (14/02/2013 e 10/10/2016) e ha rideterminato la pena complessiva in 22 anni, 7 mesi e 10 giorni. Il ricorrente ha dedotto: (1) errore nel calcolo della pena complessiva perché, avendo entrambe le sentenze adottato il rito abbreviato, la diminuzione per il rito doveva essere applicata dopo aver computato gli aumenti per continuazione (ossia la diminuente va calcolata sull'intero aumentato e non prima); (2) vizio di motivazione e violazione di norme in relazione alla determinazione degli aumenti per i reati "satellite" (i 35 reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990) e ai criteri adottati per quantificare tali aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta in diritto la prospettazione difensiva (la diminuzione per il rito deve essere applicata dopo gli aumenti per continuazione), ma ha rilevato che il giudice dell'esecuzione, sebbene avesse usato un calcolo "semplificato", è comunque pervenuto alla stessa pena finale che si sarebbe ottenuta con il calcolo formalmente corretto; dunque l'annullamento dell'ordinanza non avrebbe conseguito alcun vantaggio pratico per il ricorrente (mancanza di interesse ai sensi dell'art. 568, co. 4, c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'ordinanza che ha fatto riferimento alla capacità organizzativa e continuativa del gruppo criminale; essendo il giudice dell'esecuzione intervenuto in fase esecutiva confermando la misura del giudice della cognizione e avendo irrogato per i reati satellite una pena complessiva molto inferiore al minimo edittale, non era dovuta una motivazione più approfondita. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1, lett. b) e lett. e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per censurare violazioni di legge e carenza di motivazione. La Corte ha valutato i motivi sulla base di tali rubriche e le ha ritenute inammissibili per difetto di interesse o infondatezza.
Criterio moderatore applicabile quando si combinano sanzioni; la Corte ricorda che in esecuzione l'effetto del criterio moderatore opera dopo la riduzione per il rito abbreviato.
Disciplina del concorso di reati; richiamata in relazione al calcolo degli aumenti per continuazione.
Norma che regola la continuazione e gli effetti sulla determinazione della pena; il ricorso contestava l'applicazione pratica di tale istituto.
Prevede la possibilità di riconoscere la continuazione in sede esecutiva; è il fondamento dell'operazione di riunione dei reati effettuata dall'ordinanza impugnata.
Norma sostanziale relativa al traffico illecito di stupefacenti; uno dei reati principali indicati come reato più grave nella determinazione della pena.
Prevede il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; i reati "satellite" (35 reati) contestati sono stati valutati e per essi sono stati fissati aumenti, la cui motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione: la Corte ha applicato questo principio ritenendo il ricorso inammissibile perché l'annullamento non avrebbe migliorato la posizione pratica del ricorrente.
Prevede la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in dispositivo.
Disciplina della determinazione della pena entro i limiti edittali e la discrezionalità del giudice; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla quantificazione degli aumenti rientrasse nella discrezionalità e fosse adeguata nel contesto esecutivo.
Principi generali sulla pena; evocata nel secondo motivo ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente rispetto ai criteri applicati.
Massime di principio
- La diminuzione per il rito abbreviato va applicata, come regola di calcolo, dopo aver determinato la pena complessiva con gli aumenti per continuazione: base + aumenti = totale ante-diminuzione; poi applicare la diminuzione per abbreviato.
- In sede esecutiva il giudice può talvolta adottare un calcolo "semplificato" se il risultato pratico coincide con quello che si otterrebbe applicando formalmente tutti i passaggi: se il calcolo alternativo non peggiora la posizione dell'interessato, l'annullamento del provvedimento non è utile e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- La motivazione sulla determinazione degli aumenti per reati satellite va valutata tenendo conto del momento procedimentale: in sede esecutiva, quando la pena del giudice della cognizione è confermata e le pene applicate ai singoli reati risultano ampiamente inferiori al minimo edittale, può essere sufficiente una motivazione sintetica che ancor alla capacità organizzativa o alla continuatività dell'attività criminosa.
- Chi impugna deve dimostrare non solo l'errore di diritto, ma anche che l'errore abbia prodotto un pregiudizio pratico (vantaggio ottenere con l'annullamento). In assenza di tale pregiudizio, l'interesse all'impugnazione può essere escluso ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
- Se si agisce in esecuzione per ricomporre sentenze emesse in distinti giudizi abbreviati, occorre sempre individuare il reato più grave, determinare la pena 'base' antecedente alla diminuente per il rito, calcolare gli aumenti per continuazione e infine applicare la diminuzione per il rito abbreviato.
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