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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15833/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava l'illegittima revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di un testimone militare, con conseguente celebrazione di un giudizio abbreviato "secco" senza il consenso dell'imputato; la mancata assunzione della prova decisiva e il rifiuto della rinnovazione istruttoria in appello; errori nella valutazione dell'elemento psicologico (situazione di necessità) e nella motivazione relativa all'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: ha affermato l'abnormità della revoca dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato condizionato, richiamando la giurisprudenza consolidata (SU Bell'Arte e altri precedenti) secondo cui la revoca non è legittima se non nei casi previsti dall'art. 441-bis c.p.p. e il vizio è emendabile in appello con l'assunzione della prova. Ha quindi constatato che la Corte d'appello ha errato nel non disporre l'esame del teste e nel ritenere l'eccezione tacita di acquiescenza della difesa idonea a sanare il vizio. In conseguenza della fondatezza dei primi motivi e tenuto conto della sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di merito, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato risultava estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 - art.75, comma 2

    norma sostanziale che definisce il reato per il quale era imputato il ricorrente; indicato come titolo di reato oggetto del giudizio

  • codice di procedura penale - art.441-bis

    secondo la giurisprudenza citata, l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato può essere revocata solo nelle ipotesi espressamente previste da questa disposizione; revoche fuori da tali ipotesi sono abusive/abnormi

  • codice di procedura penale - artt.438 e 458

    riferiti dalla difesa nella censura sulla revoca dell'ordinanza di ammissione al rito; la Cassazione ha tuttavia ritenuto il vizio non sanabile tramite presunta acquiescenza

  • codice di procedura penale - art.178

    richiamato dalla difesa in ordine alla nullità; la Corte ha osservato che, anche se la difesa ha qualificato il vizio come nullità, la questione è sindacabile in appello come vizio di abnormità

  • codice di procedura penale - artt.182 e 183

    articoli relativi alla deducibilità di mezzi di prova e all'acquiescenza; la Cassazione ha escluso che la presunta acquiescenza della difesa potesse sanare l'abnormità del provvedimento

  • Costituzione - art.111

    richiamato per il profilo costituzionale del giusto processo e per la funzione dell'istruttoria di assicurare le garanzie difensive

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art.6

    richiamato per il profilo convenzionale del diritto a un processo equo, con adeguate garanzie di difesa e assunzione delle prove rilevanti

  • SU Bell'Arte (Sez. U, n.41461 del 19/07/2012) e giurisprudenza consolidata (Pawlak, Russello, Romano ecc.)

    giurisprudenza guida che afferma: l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo casi previsti dall'art.441-bis; se revocata illegittimamente la decisione è abnorme e il vizio è deducibile in appello ed emendabile con l'assunzione della prova

Massime di principio

  • La revoca dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di prove è illegittima salvo nei casi espressamente previsti dall'art.441-bis c.p.p.; se il giudice revoca illegittimamente l'ammissione, il vizio è abnorme e può essere dedotto in appello.
  • La mancata impugnazione diretta della revoca non esclude la possibilità di dedurre l'abnormità in appello: il giudice d'appello è tenuto a rimediare, rinnovando l'istruttoria o assumendo la prova se ancora possibile.
  • L'acquiescenza o la mancata eccezione immediata della difesa non sempre sanano provvedimenti disciplinati dalla giurisprudenza come abnormi; le garanzie costituzionali e convenzionali del giusto processo prevalgono sulla teoria della sanatoria quando è in gioco l'effettiva assunzione di prove rilevanti.
  • Se la mancata assunzione della prova cui era subordinato il rito ha inciso sul rapporto probatorio, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria; in mancanza il vizio può portare all'annullamento della decisione di merito.
  • In fase difensiva, se è revocata l'ammissione al rito abbreviato condizionato, conviene: 1) impugnare tempestivamente l'ordinanza di revoca oppure 2) dedurne il vizio in appello sollecitando espressamente l'assunzione della prova o la rinnovazione dell'istruttoria, documentando la rilevanza della prova richiesta.
  • Quando, per effetto dell'errore procedurale e dei tempi processuali, interviene la prescrizione, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.

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