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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15829/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello con tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e insufficienza della prova rispetto all'attribuzione all'imputata dei profili social (Facebook, Instagram) e dell'indirizzo IP collegato, nonché mancata o insufficiente motivazione sull'identificazione della persona ripresa dalle videocamere per gli imbrattamenti; (2) violazione di legge: insufficienza della prova per il reato di istigazione a delinquere (capo a) dopo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, contestazione della configurabilità giuridica dell'istigazione (mancata forza persuasiva), mancanza del dolo per i reati di oltraggio (capi b) e c)), dubbio sull'elemento oggettivo e sul dolo per i reati di deturpamento/imbrattamento (capi d) e h)), e contestazioni analoghe per gli altri capi (tentata violenza privata, diffamazione, atti persecutori); (3) vizio di motivazione nella dosimetria della pena e nella determinazione della pena complessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la Corte di appello avesse adeguatamente motivato l'attribuzione dei profili social all'imputata (fotografie e elementi identificativi nelle bacheche), e che l'identificazione tramite immagini di videosorveglianza fosse stata effettuata correttamente e non contestata specificamente nel ricorso. Le censure risultano in parte reiterative o generiche e molte questioni proposte non erano state sollevate in appello, quindi non recepite. Quanto ai reati di tentata violenza privata e atti persecutori, la Corte di merito aveva motivato la riconducibilità delle condotte alla fattispecie (ostruzione stradale idonea a coartare la libertà morale; pedinamenti e modifiche nelle abitudini di vita della vittima). Sulla determinazione della pena la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione e proporzionati gli aumenti per continuazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Citato per giustificare lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha applicato la procedura prevista dalla norma per il corso del processo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e per prevedere l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione ritenuta inammissibile o irrituale

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale criterio per la motivazione della determinazione della pena (parametri di cui al codice penale per la valutazione dei singoli criteri di personalità e gravità del fatto); la Corte ha ritenuto che la motivazione sui criteri di cui all'art. 133 fosse adeguata

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per fondare la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende nei casi di impugnazione irrituale o colposa

Massime di principio

  • La mera inutilizzabilità di dichiarazioni rese nelle indagini preliminari non esclude automaticamente la possibilità di attribuire a un imputato la paternità di profili social se sussistono altri elementi identificativi (es. foto personali, contenuti collegabili alla persona) che consentono la ricostruzione della titolarità.
  • L'identificazione tramite immagini di videosorveglianza è valida se il riconoscimento è opportunamente annotato e non è specificamente o efficacemente contestato; in cassazione vanno sollevati dubbi precisi per mettere in crisi il riconoscimento fatto dal giudice di merito.
  • I motivi di cassazione che risultano generici, reiterativi o che sollevano questioni non trattate in appello sono spesso dichiarati inammissibili: è necessario che le censure siano specifiche e che le questioni siano state adeguatamente sollevate nel giudizio d'appello.
  • Sulla configurabilità di reati collegati a messaggi social (es. istigazione a delinquere, diffamazione, esaltazione di organizzazioni terroristiche) la valutazione della 'forza persuasiva' o dell'idoneità a incitare altri dipende dalla valutazione concreta del contenuto e del contesto: la Corte di merito ha ampio margine di apprezzamento, sindacabile in Cassazione solo per vizi di diritto o carenza estrema di motivazione.
  • Nella valutazione della sussistenza di reati come tentata violenza privata o atti persecutori, rilevano sia gli atti concreti (es. ostruzione stradale, minacce) sia le loro ripercussioni sulle abitudini della vittima; la prova degli effetti (modifica di comportamenti, timori) può essere decisiva.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese e a versare somme alla Cassa delle ammende; pertanto, l'impugnazione deve essere tecnicamente fondata per evitare sanzioni economiche.

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