Cassazione Civile, Ordinanza n. 32739/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 sostenendo che un giudizio di responsabilità civile da incidente stradale, iniziato nel 1992 e definito solo nel 2018 dopo primo grado, appello, giudizio di legittimità, rinvio e revocazione ordinaria, avesse avuto una durata complessiva irragionevole. In un primo momento il decreto monocratico aveva dichiarato inammissibile la domanda per tardività, ritenendo autonomo e concluso il giudizio di rinvio; in opposizione il collegio aveva invece escluso la decadenza, affermando che la revocazione ordinaria impedisce il passaggio in giudicato e quindi fa decorrere il termine semestrale solo dalla sua definizione. Pur accogliendo la domanda nel merito e liquidando l'indennizzo, il collegio aveva però dichiarato irripetibili le spese della doppia fase, richiamando l'art. 92, comma 2, c.p.c. per asserito mutamento di giurisprudenza. Con il ricorso per cassazione il soccombente limitava la censura alla regolazione delle spese, denunciando nullità del decreto e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non vi fosse stato alcun reale mutamento di giurisprudenza idoneo a giustificare la compensazione e che il mero dissenso del giudice di merito rispetto a un precedente della Cassazione non integra tale presupposto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulle spese, precisando che, nel caso di revocazione ordinaria proposta avverso la sentenza di merito, la pendenza di tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato e differisce il termine per proporre la domanda di equa riparazione; tuttavia non si poteva parlare, nella specie, di mutamento di giurisprudenza rilevante ai fini della compensazione, poiché il precedente richiamato dal giudice di merito riguardava una revocazione straordinaria e non una fattispecie sovrapponibile. Esclusa la corretta base giustificativa della compensazione, la Corte ha cassato il decreto limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito condannando il Ministero alla rifusione delle spese della fase di opposizione e del giudizio di cassazione, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
richiamato come norma sulla domanda di equa riparazione e sul termine di proponibilità, in relazione alla decadenza esclusa nel caso di revocazione ordinaria pendente
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
indicato come disposizione da cui decorre il termine semestrale per la domanda, decorrente dalla definitività del provvedimento conclusivo del processo presupposto
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
richiamato per qualificare l'opposizione al decreto come fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento
richiamato come termine ordinario entro cui era stata proposta la revocazione ordinaria contro la sentenza di rinvio
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 4
invocato nel ricorso per denunciare nullità del decreto e del procedimento in relazione alla statuizione sulle spese
richiamati per censurare la compensazione/irripetibilità delle spese; la Corte escludeva la sussistenza dei presupposti per derogare alla soccombenza
citato per qualificare come revocazione ordinaria l'impugnazione proposta nei termini contro la sentenza di merito
richiamato per gli interessi legali dovuti sull'indennizzo riconosciuto
Massime di principio
- La revocazione ordinaria proposta nei termini contro una sentenza di merito impedisce il passaggio in giudicato della decisione impugnata; di conseguenza, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il termine di proposizione della domanda decorre dalla definizione anche del giudizio di revocazione.
- Diversamente, la revocazione avverso decisioni della Corte di cassazione o ipotesi non sovrapponibili non consentono automaticamente di spostare il dies a quo della domanda di equa riparazione: occorre verificare se l'impugnazione sia effettivamente idonea a impedire il giudicato del provvedimento presupposto.
- Ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., il dissenso del giudice di merito rispetto a un precedente di legittimità non basta di per sé a integrare un "mutamento di giurisprudenza" rilevante; occorre un effettivo diverso assetto giurisprudenziale pertinente alla questione decisiva della lite.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione ancorata a presupposti normativi effettivamente sussistenti; in difetto, opera il principio della soccombenza anche nella fase di opposizione del procedimento ex L. n. 89/2001.
- L'opposizione al decreto in materia di equa riparazione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase del medesimo procedimento; tuttavia, quando l'opposizione è accolta, le spese vanno regolate secondo la soccombenza sull'intera vicenda processuale.
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