Cassazione Civile, Ordinanza n. 23765/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto del tribunale ritenendo non credibile il racconto circa le ragioni della fuga dalla Nigeria, anche con riferimento al preteso rapimento e pestaggio ad opera della setta Black Axe. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8, d.lgs. n. 25/2008, lamentando che il giudice di merito avesse omesso di considerare tali circostanze e avesse espresso un giudizio di inattendibilità non corretto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che la valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale, pur dovendo essere compiuta secondo i criteri legali dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, resta un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nel caso concreto il fatto dedotto come omesso era stato invece esaminato dai giudici di merito, che avevano evidenziato incoerenze, contraddizioni e genericità del racconto. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre dato atto della nullità della notifica del ricorso effettuata all'Avvocatura Distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica perché il ricorso era prima facie infondato. È stato infine disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007
stabilisce i criteri legali per valutare l'affidabilità del richiedente protezione internazionale; il giudice deve esaminare le dichiarazioni secondo controlli di coerenza interna ed esterna e di credibilità razionale della vicenda narrata.
richiamato come parametro violato, senza specifiche ulteriori statuizioni di principio nel testo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la valutazione di attendibilità/inattendibilità del richiedente è apprezzamento di fatto e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella protezione internazionale, la credibilità del richiedente va valutata secondo i criteri legali previsti dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, mediante controllo di coerenza interna, coerenza esterna e plausibilità razionale della vicenda narrata.
- Il giudizio di credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto e, come tale, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice di merito abbia effettivamente valutato la circostanza dedotta, motivando il proprio dissenso sulla base di incongruenze, contraddizioni o genericità del racconto.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, può essere ritenuta superflua la rinnovazione di una notifica nulla, in funzione del principio di ragionevole durata del processo e dell'economia processuale.
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