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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15555/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello, con rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per cessione di sostanza stupefacente in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La sentenza d'appello aveva confermato anche la recidiva specifica e reiterata già ritenuta dal primo giudice, valorizzando sei precedenti penali, la natura dei precedenti, la pluralità delle condanne e le modalità della condotta, ritenute sintomatiche di una maggiore capacità delinquenziale. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione dell'art. 99 c.p., sostenendo che la recidiva non dovesse essere applicata in relazione a un fatto di modesta gravità, punito peraltro con pena inferiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse già compiuto il necessario apprezzamento in concreto sulla recidiva, motivando in modo adeguato sulla maggiore pericolosità desumibile dai precedenti penali, dalla natura specifica e dalla pluralità degli stessi, nonché dalle modalità della condotta. Ha inoltre rilevato che la doglianza difensiva non si confrontava con tale motivazione e si limitava a richiamare la modesta entità della pena, senza considerare che il processo era stato definito con rito abbreviato e che erano state concesse le circostanze attenuanti generiche. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione di sostanza stupefacente di lieve entità o comunque rientrante nella fattispecie contestata; la decisione non si sofferma sulla sua interpretazione sostanziale, ma sulla conferma della condanna già pronunciata.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva contestata deve essere verificata in concreto: il giudice deve accertare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, potendo escludere l'aumento di pena con adeguata motivazione quando il nuovo delitto non esprima maggiore capacità delinquenziale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente attraverso l'esigenza di adeguata motivazione sulla recidiva; la Corte ritiene sufficiente e congrua la motivazione della decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando la recidiva è ritualmente contestata, il giudice deve valutarla in concreto, verificando se i precedenti e le modalità del fatto attuale rivelino una effettiva maggiore capacità delinquenziale o una più marcata pericolosità dell'autore.
  • La recidiva può essere confermata anche in presenza di un reato di non elevata gravità, se il quadro dei precedenti e della condotta consente di desumere la prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre in modo astratto l'esiguità del trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaMessa alla prova

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