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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21387/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca di un incarico di direttore di distretto conferito con contratto individuale di lavoro a una dirigente di un ente regionale. In primo grado era stato rigettato l’opposizione dell’ente al decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto alla lavoratrice il pagamento della differenza tra la retribuzione di posizione percepita e quella dovuta per l’incarico dirigenziale, sul presupposto che mancasse un formale provvedimento di revoca/recesso e che il contratto fosse ancora efficace. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che una delibera commissariale avesse disposto la revoca degli atti di inquadramento contrattuale del personale in contrasto con la nuova disciplina organizzativa; la revoca dell’incarico non incideva sul rapporto di lavoro in sé, ma solo sulle funzioni conferite, ed era giustificata dalla riorganizzazione dell’ente con soppressione della figura di direttore di distretto e attribuzione di un diverso incarico. Nel ricorso per cassazione la dirigente ha denunciato, con un unico motivo articolato in più censure, violazione del contratto individuale e di varie norme del codice civile, della Costituzione, della normativa regionale e del contratto collettivo, oltre a omesso esame di fatti decisivi; ha sostenuto che non vi fosse alcun provvedimento individuale di revoca nei suoi confronti, che il contratto del 18 giugno 2013 fosse ancora valido ed efficace, che la riduzione della retribuzione di posizione fosse illegittima e che la revoca anticipata degli incarichi dirigenziali richiedesse una specifica procedura e un atto formale motivato indirizzato alla destinataria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva accertato in fatto la sussistenza della revoca dell’incarico di direttore di distretto e la sua giustificazione nella riorganizzazione amministrativa dell’ente, con soppressione della precedente figura dirigenziale e assegnazione di un diverso incarico. Secondo la Corte, la ricorrente non aveva specificamente attaccato tale fondamento decisorio, ma aveva chiesto un riesame del merito. Conseguentemente è stata confermata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non affrontato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza scrutinio di merito per inammissibilità

  • art. 1175 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di revoca formale e motivata; la Corte non esamina il tema nel merito, limitandosi a dichiarare non confrontate le censure con la ratio decidendi

  • art. 1375 c.c.

    invocato dalla ricorrente come parametro di correttezza e buona fede nella revoca dell’incarico; non esaminato nel merito per inammissibilità

  • art. 1324 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sul contratto individuale di lavoro

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme dedotte in violazione

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa economica

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente e dalla Corte d’appello nel contesto della riorganizzazione amministrativa; la Cassazione non entra nel merito della conformità costituzionale

  • L.R. 13 novembre 1998, n. 31, artt. 2, 16, 24, 28, 29, 34

    richiamata dalla ricorrente per sostenere l’erroneità della revoca e la violazione della procedura regionale; la Corte di cassazione non valuta nel merito la censura

  • L.R. n. 12/2006, artt. 6, 19, 20

    richiamata dalla ricorrente tra le norme di settore dedotte in violazione

  • CCRL 2006/2009, artt. 29, 30, 31

    richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti alla cessazione del rapporto e l’esigenza di specifiche causali o procedure

  • L.R. 4 febbraio 2016, n. 2

    richiamata dalla ricorrente in relazione al riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    fondamento formale del motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito accerta che la revoca di un incarico dirigenziale deriva da una riorganizzazione amministrativa generale con soppressione della precedente funzione e attribuzione di un nuovo incarico, il motivo di ricorso deve misurarsi con tale accertamento e non limitarsi a contestare in astratto la mancata adozione di un atto individuale di revoca.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la critica alla sentenza d’appello in una richiesta di nuovo esame del merito già valutato dal giudice territoriale.
  • La violazione denunciata di norme contrattuali, codicistiche o regionali non supera il vaglio di ammissibilità se non è illustrato in modo puntuale in che modo la decisione impugnata abbia effettivamente disapplicato quelle norme rispetto alla concreta ratio della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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