Cassazione Civile, Ordinanza n. 18845/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
I mutuatari avevano stipulato un contratto di mutuo in data 1 giugno 1989, collegato a un prestito in ECU assunto dalla banca per procurarsi la provvista. Davanti ai giudici di merito avevano chiesto di accertare la nullità del mutuo e del successivo atto di erogazione e quietanza, con condanna alle restituzioni e cancellazione dell'ipoteca, deducendo difetto di forma, di oggetto e di causa, indeterminatezza del tasso di interesse per il rinvio alle condizioni del prestito in ECU, omessa indicazione del TAEG e usurarietà degli interessi, anche moratori. La Corte d'appello aveva respinto le domande; i ricorrenti hanno proposto cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 e 1419 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere determinabile il tasso e nel non valorizzare le difficoltà del CTU nel ricostruire tasso e cambio, oltre a negare l'interesse a far valere l'usurarietà dei moratori; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 2809 c.c., assumendo che l'ipoteca non fosse validamente iscritta perché il credito garantito era influenzato da una clausola di rischio cambio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la decisione impugnata si fondava su rationes decidendi autonome e che i ricorrenti non avevano censurato entrambe; ha inoltre osservato che le censure tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che era operante la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. rispetto al vizio di omesso esame. Il secondo motivo è stato rigettato perché il principio di specialità dell'ipoteca attiene all'esatta individuazione del credito garantito e del titolo, non anche al contenuto economico del credito stesso; nel caso concreto il credito risultava sufficientemente individuato nel mutuo, comprensivo della maggiorazione per il rischio di cambio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'indeterminatezza del tasso di interesse; la Corte non accoglie la censura perché la determinazione del tasso è stata ritenuta sufficiente dal giudice di merito e la doglianza mirava a una rivalutazione del fatto.
Invocato per dedurre l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto; la Corte reputa inammissibile la censura perché non colpisce tutte le rationes decidendi e perché si risolve in critica di merito.
Richiamato per sostenere la nullità del mutuo; la Corte non ravvisa violazioni di legge idonee a cassare la sentenza di merito.
Richiamato in relazione alla nullità parziale; la Corte non affronta una nullità rilevabile, poiché conferma la validità del contratto.
La Corte afferma che il principio di specialità dell'ipoteca riguarda l'individuazione del credito garantito e del titolo, non il contenuto economico del credito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è dichiarata inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Opera la preclusione al vizio di omesso esame di fatti decisivi quando vi sia doppia conforme e il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
Norma richiamata per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È posto a fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dai ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e concorrenti, il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente ne censura solo una, lasciando intatta l'altra, poiché la decisione resta sorretta da una motivazione autonoma non scalfita.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o del materiale istruttorio, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- L'omesso esame rilevante ai fini del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, e non mere argomentazioni difensive o questioni giuridiche.
- Il principio di specialità dell'ipoteca impone l'esatta individuazione del credito garantito e del titolo, ma non richiede che siano specificati nel dettaglio tutti gli elementi economici del rapporto obbligatorio garantito, come l'eventuale rischio di cambio.
- La contestazione dell'usurarietà o dell'indeterminatezza di clausole contrattuali presuppone una censura che aggredisca compiutamente la motivazione del giudice di merito e dimostri l'incidenza concreta delle clausole sul rapporto dedotto in giudizio.
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