Cassazione Civile, Ordinanza n. 14821/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia. La società preponente otteneva un decreto ingiuntivo per importi riferiti alla mancata restituzione di un campionario affidato all'agente; il tribunale revocava il decreto, riteneva non dovuto quanto richiesto e riconosceva in parte un credito dell'agente per interessi moratori su altre poste, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere sulle provvigioni maturate in un certo periodo. In appello la corte territoriale, riesaminati gli atti, accoglieva in parte il gravame della preponente e condannava l'agente a pagare euro 18.151,27 oltre interessi legali, confermando il resto e regolando le spese. L'agente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 437, 112, 24 e 111 Cost. per avere la corte d'appello disposto d'ufficio l'acquisizione della polizza assicurativa della preponente, documento che quest'ultima non aveva prodotto spontaneamente; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c. per asserita pronuncia su un motivo di appello diverso da quello effettivamente dedotto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) nullità per difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 e 16 dell'AEC Industria 30 luglio 2014, degli artt. 1362 ss. c.c. e 2077 c.c., sostenendo che la clausola del contratto individuale che addebita il campionario al prezzo di listino sarebbe peggiorativa e quindi inefficace rispetto alla disciplina collettiva che richiama il valore del campionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il potere istruttorio officioso esercitato dalla corte d'appello ex art. 437, comma 2, c.p.c. era insindacabile in sede di legittimità perché la polizza era un documento indispensabile ai fini della decisione ed era già stata indicata nei suoi estremi; ha respinto il secondo motivo, escludendo una ultrapetizione e chiarendo che la corte territoriale non aveva deciso su un thema decidendum estraneo all'appello, ma aveva accolto il gravame sul profilo di merito relativo alla responsabilità dell'agente per la perdita del campionario; ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo logicamente motivata la prevalenza della clausola individuale sul richiamo collettivo e osservando che il "prezzo di listino" non è necessariamente più sfavorevole del "valore" del campionario, potendo anzi essere parametro certo e talora persino inferiore al valore effettivo. L'agente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente al giudice d'appello del lavoro di disporre l'acquisizione di documenti indispensabili ai fini della decisione; l'esercizio del potere è insindacabile se congruamente motivato e riferito a documento già individuato negli atti.
È violato solo se il giudice pronuncia su domanda o motivo diverso da quelli devoluti; nella specie la corte territoriale ha deciso entro i limiti del devolutum.
Richiamato per il principio di specificità e delimitazione dell'appello nel rito del lavoro, ritenuto non violato dalla decisione impugnata.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ne ravvisa la lesione nell'uso del potere officioso.
art. 111 Cost.
Invocato in tema di parità delle parti e giusto processo; la Corte esclude che l'acquisizione documentale d'ufficio abbia compromesso tali principi.
art. 18.1 contratto individuale di agenzia del 1.7.2013
Prevede la consegna del campionario all'inizio di ogni campagna di vendita e la sua restituzione al termine o a richiesta del preponente.
art. 18.2 contratto individuale di agenzia del 1.7.2013
"Qualora al momento della restituzione i prodotti presenti nel campionario dovessero risultare danneggiati e/o mancanti, la mandante saranno addebitati all'agente al prezzo di listino"
È valida ed applicabile come criterio di addebito del campionario mancante o danneggiato al prezzo di listino.
art. 3 AEC Industria del 30 luglio 2014
"Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo"
Disciplina collettiva che fa riferimento al valore del campionario; non impone automaticamente la sostituzione della clausola individuale anteriore e non è dimostrato che sia più favorevole.
art. 16 AEC Industria del 30 luglio 2014
Citato dal ricorrente insieme all'art. 3 AEC, ma non assume rilievo autonomo nella ratio decidendi espressa in sentenza.
art. 17 AEC Industria del 30 luglio 2014
"Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante"
È letto come clausola di salvaguardia delle pattuizioni individuali più favorevoli in concreto per l'agente; non come regola che renda automaticamente inefficaci le clausole individuali anteriori solo perché difformi dalla disciplina collettiva.
Richiamato per sostenere la prevalenza della disciplina collettiva sulle pattuizioni individuali peggiorative; la Corte esclude che nella specie la clausola individuale sia per ciò solo illegittima o meno favorevole.
Invocati per l'interpretazione del rapporto tra contratto individuale e accordo collettivo; la Corte utilizza un'interpretazione letterale e sistematica per escludere la pretesa invalidità della clausola sul prezzo di listino.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza della soccombenza.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il giudice d'appello può disporre d'ufficio l'acquisizione di un documento indispensabile ai fini della decisione, purché il documento sia già individuato negli atti e l'ordine istruttorio sia motivato in relazione alla sua decisività.
- Non vi è ultrapetizione quando la sentenza d'appello si pronunci sul merito devoluto dalle censure, anche se la motivazione tocchi profili processuali solo in via strumentale; ciò che rileva è che il giudice resti entro i confini del devolutum.
- La clausola individuale che disciplina l'addebito del campionario all'agente può prevalere sulla previsione collettiva se non è dimostrato che sia concretamente meno favorevole; il confronto va fatto in concreto e non in astratto.
- Il riferimento al "prezzo di listino" non è automaticamente peggiorativo rispetto al "valore" del campionario, perché il valore effettivo del bene può anche essere superiore e il prezzo di listino offre un criterio certo di quantificazione.
- Le clausole collettive che salvaguardano le pattuizioni individuali più favorevoli non comportano, di per sé, la sostituzione automatica delle clausole individuali anteriori, occorrendo verificare in concreto quale disciplina sia effettivamente più vantaggiosa per l'agente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14631/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14633/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14651/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14776/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14798/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14802/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →