Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, con collocazione privilegiata, di un credito derivante da un mutuo erogato a una società terza, credito assistito da fideiussione e ipoteca concesse da una società poi fallita. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo invalide le garanzie per conflitto di interessi del legale rappresentante della società garante, che aveva agito anche per la società garantita, valorizzando la sproporzione tra il capitale sociale della garante e l'ammontare delle garanzie prestate, l'assenza di utilità per la garante e la finalità di trasformare un credito chirografario in credito ipotecario. Con il ricorso per cassazione la banca denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2475-ter e 1394 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che il conflitto non poteva desumersi dalla sola coincidenza del medesimo amministratore nelle due società, che l'oggetto sociale e il collegamento tra le società rendevano coerente la prestazione delle garanzie e che il preteso conflitto non era conosciuto né conoscibile dalla banca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anche dichiarato inammissibile l'intervento in cassazione della cessionaria del credito, rilevando che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità, ma solo, in ipotesi diverse da quella verificatasi, depositare controricorso se il dante causa sia rimasto inerte. Quanto al motivo della banca, la Corte ha ritenuto che esso difettasse di specificità assoluta, perché non si confrontava con la reale ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale non aveva fondato il conflitto sulla sola coincidenza soggettiva dell'amministratore, bensì su plurimi accertamenti di fatto (sproporzione tra garanzie e capitale, assenza di utilità per la garante, estraneità delle operazioni all'interesse della fallita, conoscibilità del conflitto da parte della banca). La censura della ricorrente, formulata in termini generici e senza indicare specifici fatti decisivi omessi, non era quindi scrutinabile. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mera appartenenza delle società allo stesso gruppo non basta, di per sé, a dimostrare la strumentalità della garanzia all'interesse della garante: tale strumentalità deve essere provata dal creditore che intenda avvalersi della garanzia. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca.
Richiamato come norma sulla disciplina del conflitto di interessi dell'amministratore; il conflitto rileva quando l'atto sia compiuto in concreto in situazione di contrasto con l'interesse della società rappresentata.
Richiamato in relazione all'annullabilità dell'atto compiuto dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ove il conflitto sia conosciuto o conoscibile dal terzo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura sui fatti accertati dal giudice di merito poteva essere veicolata solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, con specifica indicazione del fatto stesso.
Richiamato a sostegno del principio per cui l'ordinamento tutela i soci e i creditori delle singole società del gruppo, non sacrificandoli automaticamente all'interesse del gruppo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestazioni generiche o assertive.
- Il conflitto di interessi dell'amministratore nella prestazione di garanzie sociali non può essere escluso o affermato in astratto sulla sola base della coincidenza soggettiva degli organi gestori o dell'appartenenza delle società al medesimo gruppo: occorre un accertamento concreto delle utilità e della reale corrispondenza dell'atto all'interesse della società garante.
- La strumentalità della garanzia all'interesse della società garante non si presume per il solo fatto dell'appartenenza a un gruppo, ma deve essere provata da chi intende avvalersi della garanzia.
- In presenza di garanzie concesse da una società per debiti altrui, la sproporzione tra l'obbligazione assunta e la consistenza patrimoniale della garante, unitamente all'assenza di un apprezzabile vantaggio per quest'ultima, può costituire indice decisivo del conflitto di interessi.
- Nel giudizio di cassazione sulla motivazione del provvedimento di merito, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto decisivo omesso o male esaminato; non è sufficiente richiamare genericamente documenti o allegare in modo indeterminato una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso non è ammesso nel giudizio di legittimità in assenza di una espressa previsione normativa che gli consenta di spiegare autonome difese.
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