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Sentenza

Sentenza del 05/04/2024 n. 9061 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Edison aveva impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, il rimborso del credito IVA relativo al 2016, richiesto con dichiarazione annuale presentata nel 2017. La sospensione era stata motivata dalla pendenza di diversi contenziosi tra le parti. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso; la CTR della Lombardia aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere, valorizzando l’avvenuto pagamento del rimborso. In cassazione l’Agenzia ha contestato, da un lato, che la CTR avesse dichiarato d’ufficio la cessazione della materia del contendere e, dall’altro, che avesse omesso di decidere sulla legittimità della sospensione, nonostante il residuo interesse dell’Ufficio alla possibile restituzione degli interessi moratori corrisposti. Edison, con ricorso incidentale, ha contestato la ritenuta legittimità della sospensione, sostenendo che erano state depositate le garanzie previste dalla legge.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d’ufficio. Ha accolto il secondo motivo: il pagamento del rimborso non eliminava l’interesse dell’Agenzia a ottenere una decisione sulla legittimità del fermo, poiché l’importo era stato corrisposto al lordo degli interessi e l’Ufficio poteva avere interesse a recuperarli. Gli interessi moratori spettano soltanto se il ritardo nel rimborso è imputabile all’Amministrazione; se il fermo era legittimo, il ritardo non è imputabile all’Ufficio e gli interessi riprendono a decorrere dalla nuova istanza successiva alla cessazione del fermo. La CTR aveva omesso di verificare i presupposti della sospensione. Il ricorso incidentale di Edison è rimasto assorbito, senza decisione nel merito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Il testo non indica gli importi del rimborso o degli interessi.

Norme richiamate

  • Art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992

    La corresponsione del rimborso non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere se permane un interesse concreto alla decisione, come quello relativo alla restituzione degli interessi già pagati.

  • Art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997

    La legittimità del provvedimento di sospensione del rimborso deve essere verificata quando da essa dipende l’imputabilità del ritardo e, quindi, la debenza degli interessi moratori.

  • Art. 1224 c.c.

    Gli interessi in questione hanno natura moratoria, in quanto afferenti il ritardo con cui l'IVA è rimborsata. Ne deriva che essi spettano solo se la mora è fondata, e dunque esclusivamente qualora il ritardo nella corresponsione della sorte, vale a dire il ritardo nel rimborso IVA, sia in effetti addebitabile all'ufficio.

    Gli interessi moratori sul rimborso IVA sono dovuti solo se il ritardo è imputabile all’Amministrazione; la legittimità del fermo può quindi escludere la mora per il periodo in cui esso ha operato.

  • Art. 112 c.p.c.

    È sufficiente evidenziare che questa Corte ha puntualizzato a più riprese che la cessazione della materia del contendere è officiosamente rilevabile ( Cass. n. 1518 del 2016 ; Cass. n. 30857 del 2018 ) sicché la CTR, nel far uso del rilievo ex officio, si è posta su un consolidato crinale nomofilattico.

    Il giudice può rilevare d’ufficio la cessazione della materia del contendere; la sua dichiarazione non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il solo fatto che nessuna parte ne abbia fatto istanza.

Massime di principio

  • Il pagamento della somma richiesta non chiude necessariamente la controversia: se resta da stabilire se siano dovuti interessi o se somme già pagate possano essere recuperate, può permanere un interesse concreto alla decisione.
  • Gli interessi moratori su un rimborso IVA dipendono dall’imputabilità del ritardo all’Amministrazione. Se una sospensione legittima ha impedito il pagamento, gli interessi non decorrono per quel periodo; una volta cessato il fermo, la decorrenza riprende dalla nuova istanza di rimborso, secondo il principio richiamato dalla Corte.
  • La legittimità della sospensione va esaminata quando è determinante per definire l’importo effettivamente dovuto, anche se il rimborso principale è già stato pagato.
  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata d’ufficio, ma presuppone che non residui un interesse giuridicamente rilevante alla decisione.

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