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Sentenza

Sentenza del 05/04/2024 n. 9088 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava tre atti impositivi relativi agli anni 2005-2008, con cui l’Agenzia delle Dogane aveva recuperato dazi su partite di tonno importate dalla Colombia, ritenendo non applicabili le preferenze tariffarie UE perché i prodotti non rispettavano le regole d’origine. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Piacenza e l’annullamento degli atti da parte della CTR dell’Emilia-Romagna, la Cassazione, con ordinanza n. 25083 del 9 aprile 2019, aveva cassato la decisione limitatamente a un avviso e rinviato la causa. In sede di rinvio l’appello della contribuente era stato rigettato. Tri Marine ha quindi proposto sei motivi di ricorso, contestando l’omesso esame di fatti decisivi, la valutazione della sua buona fede e della diligenza professionale, la motivazione della sentenza, l’uso delle presunzioni e del rapporto OLAF, nonché chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: tutti e sei i motivi sono stati dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato adeguatamente, sulla base del rapporto OLAF e degli elementi relativi alla filiera commerciale del gruppo Tri Marine, l’assenza dei requisiti d’origine preferenziale e della buona fede dell’importatrice. In particolare, la contribuente disponeva della documentazione sull’acquisto della materia prima e sulla vendita del prodotto finito; inoltre, la diligenza qualificata dell’importatore richiedeva di verificare le condizioni per il trattamento agevolato. È stata esclusa la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Tri Marine è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Dogane 25.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 220, par. 2, lett. b), Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92)

    lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art 220, comma 2, lett. b) C.D.C., ai fini dell'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria

    La buona fede, da sola, non impedisce il recupero a posteriori dei dazi: l’importatore deve dimostrare le condizioni cumulative previste dalla disposizione. L’errore rilevante deve essere riconducibile, tra l’altro, a un comportamento attivo delle autorità doganali; non basta un errore o una dichiarazione inesatta dell’esportatore o di altri soggetti.

  • Art. 9, comma 2, Regolamento (CEE) n. 1073/1999

    in tema di dazi doganali, l' art. 9 , comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

    La relazione finale OLAF ha rilevanza probatoria equipollente alle relazioni amministrative degli ispettori nazionali, sia quanto alle regole di valutazione sia quanto al valore probatorio attribuibile secondo il diritto dello Stato membro.

  • Art. 1176, comma 2, c.c.

    non avendo la stessa dimostrato di aver agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176 , comma 2, c.c., con riferimento alla verifica - anche attraverso il controllo dell'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore - della ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale.

    All’importatore professionale è richiesta una diligenza qualificata, che include la verifica delle condizioni per l’accesso alle preferenze tariffarie e il controllo dell’esattezza delle informazioni e dei documenti forniti dall’esportatore.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile

    Il motivo di omesso esame non consente di contestare in Cassazione l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione come semplice rivalutazione del merito: il controllo è limitato ai casi in cui la motivazione manchi o sia apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.

    La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’interpretazione o l’applicazione della norma, non la richiesta di rivalutare i fatti e le prove per ottenere una diversa ricostruzione della vicenda.

  • Art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la decisione applica un’interpretazione della norma UE già chiarita dalla giurisprudenza europea e non sussiste un dubbio interpretativo rilevante.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Chi importa merci in regime tariffario preferenziale deve verificare con diligenza professionale le regole d’origine, la documentazione e l’affidabilità delle informazioni ricevute: la buona fede soggettiva non basta, da sola, a evitare il recupero dei dazi.
  • L’esenzione dal recupero a posteriori richiede il ricorrere delle condizioni cumulative previste dalla disciplina doganale; in particolare, l’errore rilevante deve essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità competenti e non soltanto a dichiarazioni inesatte dell’esportatore o di altri operatori.
  • Le relazioni finali OLAF possono costituire prova rilevante e pienamente utilizzabile nell’accertamento doganale, secondo le regole probatorie applicabili nello Stato membro.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito presentando come violazione di legge o omesso esame una diversa lettura dei documenti e degli indizi; occorre indicare un effettivo errore nell’interpretazione della norma o un fatto storico decisivo realmente ignorato.
  • Un operatore che partecipa a una filiera commerciale coordinata e dispone della documentazione relativa alle diverse fasi dell’operazione può essere valutato alla luce di tali elementi per stabilire la sua conoscenza delle irregolarità e l’adempimento della diligenza professionale.

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