Sentenza del 05/04/2024 n. 9170 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato ad A.A., quale responsabile ai sensi dell’art. 36, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973, un avviso di accertamento relativo alla dichiarazione Modello Unico 2009 della società per il 2008, chiedendo maggiori IRES e IRAP e irrogando le relative sanzioni. A.A. aveva impugnato l’atto deducendo l’inesistenza del soggetto passivo dopo la cancellazione della società, l’insussistenza della propria responsabilità, vizi di motivazione e l’infondatezza dei rilievi. La CTP di Treviso aveva accolto il ricorso; la CTR aveva riformato parzialmente la decisione, confermando la legittimità dell’accertamento e la responsabilità dell’ex amministratore, ma riducendo gli importi. In cassazione A.A. ha proposto nove motivi, contestando, tra l’altro, l’applicazione dell’art. 36, la retroattività dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, l’asserita successione nei debiti sociali, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’estensione della responsabilità a IRAP, sanzioni e interessi e la ripartizione dell’onere della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia perché notificato tardivamente: il ricorso era stato ricevuto il 12 ottobre 2015 e il controricorso notificato il 24 novembre 2015. Dei nove motivi di A.A., ha accolto soltanto il settimo, relativo all’estensione della responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 a IRAP e sanzioni; ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri. In particolare, le censure di omesso esame non indicavano un fatto storico decisivo; le contestazioni sulla responsabilità successoria e sui pretesi capi relativi ai soci non incidevano sulla responsabilità dell’amministratore fondata sull’art. 36; la censura sull’onere della prova era in parte infondata e in parte generica. La Corte ha precisato che la responsabilità ex art. 36 è personale, di fonte legale e civilistica: può riguardare le imposte dirette dovute dalla società e i relativi interessi, ma non l’IRAP né le sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha accolto l’originario ricorso di A.A. limitatamente alla ripresa IRAP e alle sanzioni. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 36 del d.P.R. n. 602/1973
La responsabilità dei liquidatori (e degli amministratori) di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 è responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria per il mancato pagamento delle imposte dovute.
La responsabilità dell’amministratore non è una successione automatica nei debiti della società, ma una responsabilità personale di fonte legale per la condotta rilevante prevista dalla norma. In questo caso può comprendere le imposte dirette dovute dalla società e i relativi interessi, ma non l’IRAP né le sanzioni.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il motivo di ricorso per omesso esame non consente di contestare genericamente la motivazione o la valutazione delle prove: occorre individuare un fatto storico discusso e decisivo, indicare da quali atti risulti e spiegare quando sia stato discusso e perché avrebbe potuto cambiare l’esito.
Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. e art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente è tenuta ad indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.
Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame deve rispettare specifici oneri di allegazione e indicazione: non basta affermare che il giudice non ha considerato una questione o una prova.
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
La CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile retroattivamente questa disposizione. L’errore, tuttavia, non ha inciso sull’esito della causa, perché l’avviso era fondato sulla responsabilità dell’amministratore prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 e la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per irrilevanza.
Art. 2495 c.c.
Il richiamo alla responsabilità dei soci e al meccanismo successorio conseguente alla cancellazione della società non determinava l’esito della controversia: la responsabilità di A.A. era stata affermata, e poteva essere mantenuta, in base al distinto titolo previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a esaminare la pretesa e la responsabilità dell’amministratore senza pronunciare sulla responsabilità dei soci, né è utile contestare un fondamento ulteriore se la decisione resta sorretta dal titolo di responsabilità effettivamente applicabile.
Art. 57 del d.P.R. n. 546/1992
La censura relativa all’introduzione in appello di un ulteriore fondamento normativo della pretesa è stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse, poiché la responsabilità dell’amministratore rimaneva fondata sull’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973.
Art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova non sussiste se il giudice valuta le prove offerte dall’Amministrazione e le ritiene sufficienti a fondare la ripresa, salvo gli importi per i quali la pretesa non è stata confermata. Una contestazione generica non consente di ottenere il riesame in cassazione.
Massime di principio
- L’ex amministratore di una società cancellata non risponde automaticamente di tutti i debiti sociali: la responsabilità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 è personale e richiede i presupposti di condotta stabiliti dalla norma.
- Secondo la decisione, la responsabilità ex art. 36 può coprire le imposte dirette dovute dalla società e i relativi interessi, ma non l’IRAP né le sanzioni irrogate alla società.
- La preventiva iscrizione a ruolo del debito nei confronti della società non è condizione necessaria per emettere l’atto verso il responsabile ex art. 36; questi può contestare davanti al giudice tributario anche l’esistenza del debito sociale e i presupposti della responsabilità.
- In cassazione, il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata risposta a ogni argomento o la pretesa insufficienza della motivazione. Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto, gli atti che ne attestano l’esistenza e la sua decisività.
- La responsabilità dei soci derivante dalla cancellazione della società e quella personale dell’amministratore ex art. 36 sono titoli distinti: contestare il primo non è utile se la decisione si fonda autonomamente sul secondo.
- Un errore di diritto nella sentenza impugnata non comporta cassazione se è irrilevante per il dispositivo e la decisione resta sorretta da un diverso fondamento giuridico valido.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e riferite al contenuto effettivo della decisione; doglianze generiche o rivolte a statuizioni che il giudice non ha adottato possono essere dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 apr 2024Sentenza del 05/04/2024 n. 9061 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 apr 2024Sentenza del 05/04/2024 n. 9088 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 apr 2024Sentenza del 05/04/2024 n. 9166 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 apr 2024Sentenza del 05/04/2024 n. 225 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 5 apr 2024Sentenza del 05/04/2024 n. 226 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 5 apr 2024Sentenza del 05/04/2024 n. 340 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →