Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/04/2024 n. 226 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IVA - Il costo relativo agli oneri concessori per il rilascio del titolo abilitativo è deducibile e detraibile quando necessario per procedere alla vendita dell'immobile - Sussiste - Sono soddisfatti i requisiti dell'inerenza del costo e della riferibilità all'attività esercitata - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava, con avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013, l'omessa contabilizzazione di una plusvalenza e l'indebita deduzione di costi per euro 73.770,00 nonché l'indebita detrazione di IVA per euro 16.229,00. Tale importo riferibile alla fattura n. 780 del 31/12/2013 emessa da C. s.r.l. riguardava oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, costo di monetizzazione degli standard e spese di istruttoria. L'Amministrazione sosteneva che i costi erano stati sostenuti dall'acquirente (C. s.r.l.) nel proprio esclusivo interesse, prima della stipula dell'atto pubblico, e quindi non potevano essere dedotti dalla venditrice per carenza del requisito dell'inerenza.

La decisione

La Corte di merito, in esecuzione del rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che gli oneri concessori gravassero in origine sulla titolare del permesso di costruire (ossia sulla ricorrente) e che, sebbene il pagamento fosse stato effettuato dall'acquirente e da questi addebitato alla venditrice, il costo fosse inerente e specificamente riferibile alla vendita. Il permesso edilizio era stato assentito a nome della venditrice e il pagamento degli oneri costituiva condizione per il rilascio del titolo e per il mutamento della destinazione d'uso, condicio sine qua non dell'acquisto da parte della C. Pertanto è stata riconosciuta la deducibilità del costo di euro 73.770,00 e la detraibilità dell'IVA di euro 16.229,00; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 11.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito dell'inerenza del costo ai sensi di tale norma: il costo degli oneri concessori afferiva all'attività d'impresa della venditrice e ha reso possibile la successiva alienazione dell'immobile (correlazione costi-ricavi).

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6950 (giurisprudenza)

    Richiamata per affermare che l'obbligazione del pagamento degli oneri concessori grava sul titolare del permesso di costruire (obbligazione propter rem); ciò ha rilevanza nel valutare a chi originariamente spettava l'onere e se il costo è riconducibile alla venditrice.

  • art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato)

    Invocato dalla Corte di cassazione nel precedente giudizio per censurare l'omessa pronuncia su un motivo; principio procedurale che impone al giudice di decidere tutte le richieste conclusive delle parti.

Massime di principio

  • Gli oneri concessori collegati al rilascio del permesso di costruire (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione) sono, di regola, obbligazione propter rem e gravano sul titolare del titolo edilizio; se il titolo è intestato al venditore, il relativo costo può essere considerato inerente alla sua attività e deducibile anche se il pagamento è materialmente eseguito da terzi.
  • La deducibilità fiscale (art. 75 TUIR) richiede inerenza e riferibilità: è necessario dimostrare che il costo abbia attinenza con l'attività d'impresa e che abbia prodotto o reso possibile un beneficio economico concreto (es. aumento del prezzo di vendita grazie al mutamento della destinazione d'uso).
  • La detraibilità dell'IVA su fatture passive è ammessa quando l'operazione cui si riferisce la fattura rientra nell'ambito dell'attività imponibile del soggetto che la detrae e quando sussiste un concreto nesso tra l'acquisizione e l'attività aziendale; il fatto che il pagamento sia stato anticipato dall'acquirente non esclude la detrazione se il costo è imputabile al venditore e quest'ultimo ha effettivamente sopportato l'onere.
  • Il comportamento contrattuale e i titoli (permesso edilizio, provvedimenti comunali, atto pubblico di vendita con descrizione della destinazione) sono elementi probatori decisivi per dimostrare la correlazione tra oneri sostenuti e plusvalenza/valore di alienazione; l'Amministrazione non può disconoscere la rilevanza fiscale di un costo quando risultino atti e provvedimenti che mostrano l'obbligo del venditore e il beneficio economico conseguito.
  • Se l'amministrazione fiscale argomenta che una spesa è stata sostenuta 'nell'esclusivo interesse' dell'acquirente, il contribuente può comunque ottenere il riconoscimento fiscale se prova che l'obbligo gravava su di lui (es. permesso a suo nome) e che la spesa era condizione per la vendita.
  • A livello processuale, omissioni di decisione su doglianze rilevanti possono portare alla cassazione e al rinvio: le questioni rilevanti devono essere esaminate e motivate nei giudizi tributari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.