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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11154/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. Con un motivo unico ha dedotto la violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., sostenendo che l'avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non sarebbe stato provato in modo idoneo, perché non risultante da apposita annotazione nel verbale degli accertamenti e fondato solo sulla testimonianza del verbalizzante. Ha inoltre lamentato che la Corte di merito non avrebbe verificato adeguatamente l'attendibilità dell'operatore di polizia, né accertato che l'avviso fosse stato dato prima dell'esecuzione delle analisi in Pronto Soccorso e che l'imputato lo avesse effettivamente compreso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e reiterative le doglianze, già vagliate nei gradi di merito, e ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la prova dell'avvenuto avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. può essere fornita anche mediante la deposizione dell'agente operante, quando il dato non risulti dal verbale. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e coerente sulla linearità e attendibilità della testimonianza dell'agente di P.G., sulla sua coerenza con gli altri elementi acquisiti e sulla tempestività dell'avvertimento prima dell'accertamento alcolemico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis cod. strada

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza applicata nel caso concreto, con conferma della condanna già pronunciata nei gradi di merito.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di avviso alla persona sottoposta ad accertamento alcolemico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; la prova dell'adempimento può essere data anche con la testimonianza dell'agente operante se non risulta dal verbale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Rv. 278027

    Precedente secondo cui la prova dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. può essere fornita anche mediante la deposizione dell'agente operante.

  • Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976

    Precedente secondo cui il giudice deve valutare con rigorosa motivazione la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avviso alla persona sottoposta ad esame alcolemico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere provato anche per testi, e non è necessaria la sua risultanza nel verbale se il giudice ritiene attendibile e completa la deposizione dell'operante.
  • La valutazione sull'avvenuto adempimento dell'obbligo di avviso richiede una motivazione che dia conto della linearità della testimonianza, dell'assenza di contraddizioni, della coerenza con gli altri elementi di causa e della tempestività dell'avvertimento rispetto all'esame.
  • Le doglianze meramente generiche o ripetitive di questioni già esaminate nei precedenti gradi di merito non consentono un valido scrutinio di legittimità e conducono all'inammissibilità del ricorso.
  • La contestazione che l'interessato non abbia compreso il significato dell'avviso, se prospettata in modo ipotetico e senza specifici elementi di fatto, non è idonea a incrinare la valutazione di merito sulla regolarità dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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