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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10996/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un soggetto condannato con sentenza di appello del 2015, divenuta irrevocabile nel 2017, ha chiesto alla Corte di appello la rescissione del giudicato deducendo di avere appreso dell’esistenza della condanna solo nel maggio 2024, quando gli è stato notificato l’ordine di esecuzione. Ha riferito che nel processo gli atti erano stati notificati al difensore d’ufficio presso il quale aveva eletto domicilio, senza mai avere contatti con quel difensore, anche perché si era trasferito all’estero già nel 2015. La Corte di appello ha riqualificato la domanda come istanza di restituzione nel termine e ha trasmesso gli atti alla Cassazione. Il ricorrente insisteva per ottenere la rimessione in termini; il Procuratore generale chiedeva l’inammissibilità. La questione centrale riguarda la corretta individuazione del rimedio esperibile nei confronti di una condanna pronunciata in un processo celebrato in contumacia, alla luce della disciplina previgente, della riforma del 2014 e della riforma Cartabia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza. Ha affermato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. riguarda solo i processi celebrati in assenza dell’imputato, non quelli contumaciali celebrati secondo la normativa previgente. Ha inoltre escluso che la domanda di rescissione possa essere riqualificata come istanza di restituzione nel termine, perché il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione non si estende a rimedi che non hanno natura di impugnazione. Conseguentemente, non ha disposto né spese processuali né sanzione alla Cassa delle ammende, trattandosi di richiesta e non di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    La restituzione nel termine per impugnare è oggi prevista, in via generale, per l’imputato giudicato in assenza nei casi di cui all’art. 420-bis, commi 2 e 3; per i processi contumaciali previgenti continua a rilevare il testo anteriore alla riforma del 2014.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Delimita i casi in cui l’imputato può essere dichiarato assente e quindi accedere, in presenza dei relativi presupposti, ai rimedi ripristinatori previsti dalla disciplina vigente.

  • art. 629-bis c.p.p.

    La rescissione del giudicato è rimedio riservato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza; non si applica ai processi celebrati in contumacia secondo la disciplina previgente.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione opera solo nel settore delle impugnazioni e non consente la riqualificazione di una richiesta di restituzione nel termine in rescissione del giudicato, o viceversa.

  • art. 616 c.p.p.

    La sanzione pecuniaria per l’inammissibilità non si applica quando il procedimento è introdotto con una richiesta e non con un ricorso.

  • art. 592 c.p.p.

    Le spese processuali non sono dovute nei casi in cui non si instaura un giudizio di impugnazione, come nella richiesta di restituzione nel termine.

  • art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022

    La nuova disciplina dell’art. 175 c.p.p. si applica alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.

  • art. 625-ter c.p.p.

    Richiamato nel confronto con la disciplina della rescissione del giudicato, come rimedio riferito ai procedimenti in assenza.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato è esperibile solo quando il processo sia stato celebrato in assenza dell’imputato secondo i presupposti dell’art. 420-bis c.p.p.; non può essere estesa ai processi contumaciali regolati dalla disciplina anteriore.
  • Nei processi contumaciali definiti prima della riforma del 2014 continua a operare, in linea di principio, il rimedio della restituzione nel termine previsto dal testo previgente dell’art. 175 c.p.p., non la rescissione del giudicato.
  • La restituzione nel termine e la rescissione del giudicato sono rimedi distinti per natura, petitum ed effetti, e non sono liberamente fungibili o riqualificabili l’uno nell’altro.
  • Il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione non si applica in modo generalizzato a qualsiasi istanza processuale, ma solo ai rimedi che il codice qualifica come impugnazioni.
  • La sanzione pecuniaria e le spese processuali previste per l’inammissibilità del ricorso non sono automaticamente applicabili quando il procedimento è introdotto con una semplice richiesta incidentale o ripristinatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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