Cassazione Penale, Ordinanza n. 10997/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a pena detentiva e pecuniaria per un tentato furto in abitazione aggravato. Con due motivi ha dedotto: 1) erronea applicazione di legge e motivazione solo apparente per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il pregiudizio cagionato fosse modesto; 2) erronea applicazione di legge e carenza di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure non deducibili in sede di legittimità, valorizzando la congruità della motivazione di merito, che aveva escluso la tenuità del danno in ragione della manomissione della porta di ingresso dell'abitazione e del conseguente danno non irrisorio, nonché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, immune da vizi logici e quindi insindacabile in cassazione.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 56, 624-bis e 625 c.p.
Indicati come base della condanna per tentato furto in abitazione aggravato, in continuazione.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, considerando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e priva di vizi.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio effettivamente lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio; la valutazione non può limitarsi al valore del bene, ma deve considerare anche gli ulteriori effetti dannosi cagionati alla persona offesa.
- Ai fini dell'art. 62 n. 4 c.p., non rileva la capacità economica del soggetto passivo di sopportare il danno, ma esclusivamente la concreta modesta entità del pregiudizio arrecato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti reali vizi logici o giuridici; se la motivazione è coerente con le risultanze processuali, il giudizio è insindacabile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge le conseguenze economiche previste, inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero specificamente giustificato.
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