Cassazione Penale, Ordinanza n. 10989/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite procuratore speciale, ha impugnato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo: 1) violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) vizio di omessa motivazione. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, richiamando l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo per le ipotesi tassative di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo deducibile la mancata verifica ex art. 129 c.p.p. Quanto alla doglianza di omessa motivazione, la Corte l'ha reputata generica e comunque infondata, osservando che le statuizioni non illegittime concordate dalle parti e recepite in sentenza sono espressione del potere dispositivo delle parti e che, rispetto ad esse, l'obbligo motivazionale è assolto con il richiamo all'avvenuta verifica e positiva valutazione dell'accordo intervenuto.
Norme richiamate
norma che disciplina la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, oggetto della decisione impugnata.
la deduzione dell'omessa verifica di eventuali cause di proscioglimento è ritenuta non deducibile nel ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei ristretti casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito sindacare con tale mezzo la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Le censure di omessa motivazione relative a statuizioni concordate dalle parti e recepite in sentenza non possono essere riproposte in cassazione se non nei limiti in cui si alleghi una violazione di legge rilevante; per tali statuizioni, la motivazione può ritenersi sufficiente con il richiamo all'avvenuta verifica e approvazione dell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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