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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10998/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile in sede di legittimità perché privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a dieci mesi di reclusione per due violazioni dell'art. 189 cod. strada, deducendo un unico motivo di violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a riprodurre le stesse doglianze già proposte in appello e già respinte in modo puntuale, senza una critica argomentata del provvedimento di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice contestata nel capo A, richiamata solo per la descrizione del fatto-reato oggetto di condanna

  • art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice contestata nel capo B, richiamata solo per la descrizione del fatto-reato oggetto di condanna

  • art. 62 n. 6 c.p.

    attenuante invocata dal ricorrente e negata nei giudizi di merito; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità, ma rileva l'inammissibilità del motivo perché non si confronta con la motivazione di appello

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per sostenere che la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 189 cod. strada

    richiamo generale alle violazioni stradali oggetto di condanna nei giudizi di merito

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    attenuante del risarcimento del danno o dell'eliminazione/restituzione del pregiudizio, dedotta in ricorso ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve sviluppare una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo generico le censure già formulate in appello.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare carenze o illogicità motivazionali senza confrontarsi puntualmente con le ragioni decisorie esposte dal giudice di secondo grado.
  • La riproduzione pedissequa dei motivi di appello, già motivatamente respinti, non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
  • Quando la censura attiene al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito se il ricorso non si misura con la motivazione resa sulla specifica richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiOnere della prova

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