Cassazione Penale, Ordinanza n. 10933/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su richiesta definita con rito di applicazione della pena, la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso deducendo un vizio relativo alla formazione e all'espressione della volontà negoziale: ha sostenuto che l'istanza di applicazione della pena non sarebbe stata presentata dall'indagato personalmente, ma dal difensore non munito di procura speciale, e che pertanto non avrebbe dovuto neppure essere fissata l'udienza ai sensi dell'art. 448 c.p.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha esaminato gli atti e ha rilevato che l'istanza di applicazione della pena era stata effettivamente depositata dal difensore di fiducia munito di procura speciale, conferita con atto del 25 marzo 2024, e che tale procura comprendeva espressamente il potere di chiedere l'applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. Inoltre, in udienza, l'accoglimento dell'istanza era stato sollecitato anche dall'imputato presente, detenuto, oltre che dal difensore che rivestiva anche la qualità di domiciliatario e procuratore speciale. Poiché il motivo di ricorso era smentito dal fascicolo processuale, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90
Costituisce il titolo di reato per il quale è stata applicata la pena all'imputato.
Richiamato dal ricorrente quale parametro per dedurre il vizio inerente all'espressione della volontà dell'imputato nel procedimento di patteggiamento.
È la norma che disciplina la richiesta di applicazione della pena su cui il difensore aveva ricevuto procura speciale.
Richiamati nella procura speciale conferita al difensore per richiedere l'applicazione della pena e prestare il necessario consenso.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020
Indicato nelle conclusioni del Procuratore generale rese in forma scritta.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata ai fini della valutazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, con verifica dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, la valida instaurazione dell'istanza richiede che il difensore sia munito di procura speciale, quando la legge lo esige, e il controllo di legittimità può essere svolto anche attraverso il fascicolo processuale.
- Un motivo di ricorso fondato sulla asserita mancanza di procura speciale è infondato quando dagli atti risulti che la procura era stata effettivamente conferita e che essa attribuiva espressamente il potere di richiedere il patteggiamento e prestare il consenso necessario.
- La presenza dell'imputato all'udienza e la sua adesione all'accoglimento dell'istanza costituiscono elementi sintomatici della regolare espressione della volontà, quando coerenti con gli atti di procura e con il verbale d'udienza.
- Quando il ricorso è smentito dagli atti processuali e non presenta una questione seriamente scrutinabile, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga una causa non colpevole dell'inammissibilità.
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