Cassazione Civile, Ordinanza n. 37512/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di ripristino e consolidamento di un ponte, eseguiti da un'associazione temporanea di imprese tra due società, con una di esse capogruppo/mandataria e l'altra mandante/esecutrice. La società mandante agì contro la mandataria chiedendo il risarcimento dei danni per avere quest'ultima omesso di sottoscrivere e trasmettere una riserva formulata in sede di collaudo tecnico-amministrativo, riserva che la mandante riteneva necessaria per contestare il mancato pagamento di alcune somme e per far valere che i difetti dei giunti di dilatazione dipendevano da errori progettuali e non esecutivi. Chiese inoltre il pagamento di ulteriori importi: una fattura per lavori eseguiti ma compensati unilateralmente dalla mandataria e una somma per l'errata ripartizione dell'aumento del costo dell'acciaio. Il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò la convenuta; la Corte d'appello riformò integralmente, ritenendo tardive le riserve, insussistente l'inadempimento della mandataria e comunque infondate le contestazioni, con conseguente assorbimento o difetto di prova sulle altre pretese. In cassazione la ricorrente denunciò: violazione delle norme sulle riserve negli appalti pubblici e sul mandato; erronea affermazione della tardività della riserva e ultrapetizione; omesso esame del fatto decisivo consistente nella violazione delle istruzioni della mandante; omessa valutazione di ulteriori crediti e omessa pronuncia sull'appello incidentale; mancata ammissione di c.t.u. e motivazione apparente o contraddittoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: ha escluso che l'inadempimento fosse risarcibile in re ipsa, affermando che occorre sempre un danno-conseguenza ex art. 1223 c.c.; ha ritenuto legittimo valutare la serietà e probabilità di successo della riserva ai fini della verifica del danno da perdita di chance; ha giudicato fattuali e quindi inammissibili le contestazioni sulla tempestività e sul merito della riserva, oltre che generiche quelle sul principio di non contestazione; ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto assorbite o non provate le ulteriori pretese. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società mandante/esecutrice. Ha confermato, nella sostanza, la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il risarcimento richiesto per l'omessa sottoscrizione della riserva e aveva ritenuto non provate o assorbite le ulteriori pretese economiche. La Corte ha chiarito che non esiste un danno risarcibile automaticamente conseguente all'inadempimento: il pregiudizio deve concretarsi in conseguenze dannose effettive e causalmente collegate alla condotta, qui individuabili solo nell'eventuale perdita di chance di ottenere l'accoglimento della riserva. Poiché la Corte territoriale aveva motivato nel senso che la riserva era tardiva e comunque poco fondata, e tale apprezzamento è stato ritenuto insindacabile o non adeguatamente censurato, la domanda risarcitoria è stata correttamente respinta. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
La Corte ricorda i limiti dei diversi vizi deducibili in cassazione e, in particolare, che il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del merito o delle prove.
È richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura di ultrapetizione è però respinta perché la Corte d'appello si è mossa entro il thema decidendum.
È la norma che fonda la distinzione tra evento di danno e danno-conseguenza: è risarcibile solo il pregiudizio causalmente derivato dalla lesione, non la mera lesione dell'interesse in sé.
Richiamato dalla ricorrente in tema di mandato; la Corte non ne muta il contenuto, ma ribadisce che l'eventuale violazione delle istruzioni del mandante non genera automaticamente un credito risarcitorio senza la prova del danno conseguenza.
art. 165, comma 3, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
È la norma richiamata dalla Corte d'appello per affermare la tardività della formalizzazione della riserva in appalto pubblico, da effettuarsi entro quindici giorni.
art. 31, comma 3, d.m. 19 aprile 2000, n. 145
Richiamato insieme all'art. 165 del regolamento di esecuzione; serve a fondare il termine per la formalizzazione della riserva.
art. 16 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Norma richiamata dalla ricorrente nel motivo di ricorso in materia di riserve negli appalti pubblici.
art. 53 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di riserve negli appalti pubblici.
art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di riserve negli appalti pubblici.
art. 203 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Norma richiamata dalla ricorrente nel pacchetto di censure sulle riserve e sugli effetti della loro intempestività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento della sua deduzione/prova.
art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c.
È richiamato, insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c., per gli oneri di specificità del ricorso per cassazione con riguardo al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- L'inadempimento contrattuale non è di per sé fonte di risarcimento: il danno risarcibile coincide con le conseguenze pregiudizievoli causalmente derivate dalla violazione, non con la sola lesione dell'interesse creditorio.
- Nelle obbligazioni di facere o di dare non professionale, la mancata esecuzione dell'attività dovuta può integrare l'evento di danno, ma il creditore deve comunque provare il danno-conseguenza; non è configurabile un danno in re ipsa.
- Quando il pregiudizio prospettato è la perdita della possibilità di ottenere un risultato favorevole, il giudice deve verificare in concreto la serietà, apprezzabilità e consistenza della chance perduta.
- La valutazione di tardività o infondatezza di una riserva negli appalti pubblici può essere scrutinata dal giudice ai fini della verifica del danno risarcibile; non è sufficiente allegare la sola omissione della formalizzazione per ottenere il risarcimento.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentita una nuova valutazione delle prove: il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo, specifico e già discusso, non mere risultanze istruttorie o alternative ricostruzioni del merito.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito dichiara una domanda o un motivo assorbiti, poiché l'assorbimento implica una decisione implicita di rigetto o di non esame delle questioni ulteriori.
- La violazione del principio di non contestazione richiede la specifica allegazione della conoscenza del fatto da parte della controparte; non basta invocare genericamente la mancata contestazione.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé un vizio di legittimità, salvo che la relativa decisione violi norme processuali o sia sorretta da motivazione censurabile nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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