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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37512/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di ripristino e consolidamento di un ponte, eseguiti da un'associazione temporanea di imprese tra due società, con una di esse capogruppo/mandataria e l'altra mandante/esecutrice. La società mandante agì contro la mandataria chiedendo il risarcimento dei danni per avere quest'ultima omesso di sottoscrivere e trasmettere una riserva formulata in sede di collaudo tecnico-amministrativo, riserva che la mandante riteneva necessaria per contestare il mancato pagamento di alcune somme e per far valere che i difetti dei giunti di dilatazione dipendevano da errori progettuali e non esecutivi. Chiese inoltre il pagamento di ulteriori importi: una fattura per lavori eseguiti ma compensati unilateralmente dalla mandataria e una somma per l'errata ripartizione dell'aumento del costo dell'acciaio. Il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò la convenuta; la Corte d'appello riformò integralmente, ritenendo tardive le riserve, insussistente l'inadempimento della mandataria e comunque infondate le contestazioni, con conseguente assorbimento o difetto di prova sulle altre pretese. In cassazione la ricorrente denunciò: violazione delle norme sulle riserve negli appalti pubblici e sul mandato; erronea affermazione della tardività della riserva e ultrapetizione; omesso esame del fatto decisivo consistente nella violazione delle istruzioni della mandante; omessa valutazione di ulteriori crediti e omessa pronuncia sull'appello incidentale; mancata ammissione di c.t.u. e motivazione apparente o contraddittoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: ha escluso che l'inadempimento fosse risarcibile in re ipsa, affermando che occorre sempre un danno-conseguenza ex art. 1223 c.c.; ha ritenuto legittimo valutare la serietà e probabilità di successo della riserva ai fini della verifica del danno da perdita di chance; ha giudicato fattuali e quindi inammissibili le contestazioni sulla tempestività e sul merito della riserva, oltre che generiche quelle sul principio di non contestazione; ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto assorbite o non provate le ulteriori pretese. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società mandante/esecutrice. Ha confermato, nella sostanza, la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il risarcimento richiesto per l'omessa sottoscrizione della riserva e aveva ritenuto non provate o assorbite le ulteriori pretese economiche. La Corte ha chiarito che non esiste un danno risarcibile automaticamente conseguente all'inadempimento: il pregiudizio deve concretarsi in conseguenze dannose effettive e causalmente collegate alla condotta, qui individuabili solo nell'eventuale perdita di chance di ottenere l'accoglimento della riserva. Poiché la Corte territoriale aveva motivato nel senso che la riserva era tardiva e comunque poco fondata, e tale apprezzamento è stato ritenuto insindacabile o non adeguatamente censurato, la domanda risarcitoria è stata correttamente respinta. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ricorda i limiti dei diversi vizi deducibili in cassazione e, in particolare, che il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura di ultrapetizione è però respinta perché la Corte d'appello si è mossa entro il thema decidendum.

  • art. 1223 c.c.

    È la norma che fonda la distinzione tra evento di danno e danno-conseguenza: è risarcibile solo il pregiudizio causalmente derivato dalla lesione, non la mera lesione dell'interesse in sé.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di mandato; la Corte non ne muta il contenuto, ma ribadisce che l'eventuale violazione delle istruzioni del mandante non genera automaticamente un credito risarcitorio senza la prova del danno conseguenza.

  • art. 165, comma 3, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    È la norma richiamata dalla Corte d'appello per affermare la tardività della formalizzazione della riserva in appalto pubblico, da effettuarsi entro quindici giorni.

  • art. 31, comma 3, d.m. 19 aprile 2000, n. 145

    Richiamato insieme all'art. 165 del regolamento di esecuzione; serve a fondare il termine per la formalizzazione della riserva.

  • art. 16 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Norma richiamata dalla ricorrente nel motivo di ricorso in materia di riserve negli appalti pubblici.

  • art. 53 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di riserve negli appalti pubblici.

  • art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di riserve negli appalti pubblici.

  • art. 203 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Norma richiamata dalla ricorrente nel pacchetto di censure sulle riserve e sugli effetti della loro intempestività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento della sua deduzione/prova.

  • art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    È richiamato, insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c., per gli oneri di specificità del ricorso per cassazione con riguardo al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • L'inadempimento contrattuale non è di per sé fonte di risarcimento: il danno risarcibile coincide con le conseguenze pregiudizievoli causalmente derivate dalla violazione, non con la sola lesione dell'interesse creditorio.
  • Nelle obbligazioni di facere o di dare non professionale, la mancata esecuzione dell'attività dovuta può integrare l'evento di danno, ma il creditore deve comunque provare il danno-conseguenza; non è configurabile un danno in re ipsa.
  • Quando il pregiudizio prospettato è la perdita della possibilità di ottenere un risultato favorevole, il giudice deve verificare in concreto la serietà, apprezzabilità e consistenza della chance perduta.
  • La valutazione di tardività o infondatezza di una riserva negli appalti pubblici può essere scrutinata dal giudice ai fini della verifica del danno risarcibile; non è sufficiente allegare la sola omissione della formalizzazione per ottenere il risarcimento.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentita una nuova valutazione delle prove: il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo, specifico e già discusso, non mere risultanze istruttorie o alternative ricostruzioni del merito.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito dichiara una domanda o un motivo assorbiti, poiché l'assorbimento implica una decisione implicita di rigetto o di non esame delle questioni ulteriori.
  • La violazione del principio di non contestazione richiede la specifica allegazione della conoscenza del fatto da parte della controparte; non basta invocare genericamente la mancata contestazione.
  • La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé un vizio di legittimità, salvo che la relativa decisione violi norme processuali o sia sorretta da motivazione censurabile nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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