Sentenza n. 2636/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'esclusione della candidata dal concorso pubblico per il reclutamento di 62 medici di seconda fascia funzionale e la successiva graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata era stata esclusa per asserito mancato possesso del requisito di anzianità di servizio presso strutture pubbliche, previsto dal bando. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo incompleta l'istruttoria, poiché l'amministrazione aveva interpellato le strutture presso le quali la candidata aveva dichiarato di aver lavorato, senza ricevere risposta da una di esse, e aveva comunque disposto l'esclusione. Il TAR aveva inoltre ritenuto che, ove i titoli fossero stati indicati nella domanda, l'amministrazione avrebbe dovuto considerarli o attivare il soccorso istruttorio, nonostante eventuali errori formali nella compilazione. L'INPS ha appellato la sentenza deducendo la violazione della lex specialis, in particolare delle disposizioni del bando relative al requisito di anzianità e alle dichiarazioni da rendere, nonché la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 in materia di soccorso istruttorio. L'Istituto ha sostenuto che il mancato riscontro di una struttura non fosse decisivo, poiché anche computando quel servizio non sarebbe stato raggiunto il numero minimo di giorni richiesto per il servizio di ruolo. L'appellata ha contestato tale ricostruzione, evidenziando anche il mancato computo dell'esperienza professionale a tempo indeterminato presso INAIL, in corso alla data della domanda e regolarmente dichiarata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi d'appello e li ha respinti. Ha ritenuto dirimente, da un lato, l'incompletezza e parzialità dell'istruttoria, in quanto l'INPS aveva escluso la candidata senza avere acquisito il riscontro di una delle amministrazioni interessate; dall'altro, il fatto che tutti gli impieghi fossero stati dichiarati nella domanda e che il bando imponesse un onere dichiarativo, ma non richiedesse la contestuale documentazione dei servizi a pena di esclusione. Ne consegue che, di fronte alla necessità di chiarire o verificare quanto dichiarato, l'amministrazione non poteva procedere direttamente all'esclusione. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza del TAR Lazio e il conseguente annullamento dell'esclusione e della graduatoria nella parte interessata. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. d, bando di concorso
Prevede il requisito di anzianità di servizio richiesto per l'ammissione al concorso.
art. 3, comma 9, lett. l, bando di concorso
Disciplina l'onere dichiarativo dei servizi e dei titoli rilevanti ai fini della selezione; il giudice ha distinto tale onere dall'obbligo di produrre contestualmente la documentazione a pena di esclusione.
art. 6, comma 1, lett. b, l. n. 241/1990
Rileva in materia di acquisizione e verifica degli elementi necessari all'istruttoria; nel caso concreto, la necessità di chiarire dati già dichiarati impediva l'esclusione immediata della candidata.
art. 97 Cost.
Richiamato nella motivazione del TAR quale fondamento dell'esigenza di assicurare una corretta selezione dei dipendenti pubblici.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite.
Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, quale base per la compensazione delle spese in presenza della peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso impone ai candidati un onere dichiarativo dei servizi o dei titoli, ma non prescrive la contestuale produzione documentale a pena di esclusione, l'amministrazione non può escludere il candidato per la mancata documentazione immediata di dati già dichiarati.
- L'amministrazione deve completare l'istruttoria prima di adottare l'esclusione, soprattutto quando abbia acquisito riscontri solo parziali dalle amministrazioni interpellate e resti non verificata una parte dei servizi dichiarati.
- Il soccorso istruttorio e i doveri di collaborazione impediscono che un candidato sia escluso per un errore formale o per una necessità di chiarimento relativa a titoli effettivamente dichiarati nella domanda, purché non si tratti dell'integrazione postuma di un requisito mai dichiarato e non venga alterata la par condicio.
- In una procedura concorsuale, l'onere di autoresponsabilità del candidato nella compilazione della domanda non consente all'amministrazione di trascurare titoli o servizi già indicati e verificabili, quando la lex specialis non li assoggetti a documentazione obbligatoria a pena di esclusione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →