Cassazione Civile, Ordinanza n. 18488/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestando all'associazione la mancata dichiarazione di ricavi per euro 1.005.000,00 e una maggiore IVA dovuta per euro 151.469,00. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, mentre in appello la decisione era stata riformata per ritenuta violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, con assorbimento delle ulteriori questioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, dell'art. 56 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la motivazione dell'avviso era congrua e che il giudice d'appello aveva confuso l'obbligo di motivazione con l'onere probatorio in giudizio; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l'avviso era motivato in relazione alla natura mista-commerciale della ONLUS e ai ricavi extra limite di legge; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità dei motivi come richiesta di rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha affermato che, in tema di avviso di accertamento, l'obbligo di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e che costituiscono il presupposto dell'atto. Nel caso concreto il PVC richiamato nell'avviso era già noto alla contribuente e l'atto impositivo ne recepiva le conclusioni sulla natura mista, anche commerciale, dell'associazione; perciò la motivazione è stata ritenuta congrua. Il primo motivo è stato accolto, mentre il secondo e il terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e necessari a evitare pregiudizi al diritto di difesa.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento IVA.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare la confusione tra motivazione dell'atto e onere della prova in giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del primo motivo, dedotto per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, per omesso esame di fatto decisivo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per asserito difetto di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel terzo motivo per il requisito costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- In materia di avviso di accertamento, l'allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente non riguarda ogni atto richiamato, ma solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costitutivi del presupposto dell'imposizione.
- Il richiamo nel preavviso di accertamento a un PVC già noto al contribuente può integrare una motivazione per relationem idonea, quando l'Ufficio faccia proprie le conclusioni e la motivazione dell'organo verificatore.
- La validità della motivazione dell'atto impositivo va distinta dall'onere di provare in giudizio i fatti posti a base dell'accertamento; la censura che confonde i due piani è infondata.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la motivazione dell'avviso può determinare l'assorbimento delle ulteriori censure relative al merito o alla motivazione della sentenza impugnata, imponendo il rinvio al giudice di merito per il riesame complessivo della controversia.
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